Il Miur con la nota 9 maggio 2018 prot. n. 7885 ha diramato alcuni chiarimenti sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:
La prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria (salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua siano utilizzate per il potenziamento dell’inglese o dell’italiano). Trattandosi di una unica prova, ancorché predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta in un’unica giornata.
In sede di riunione plenaria, la commissione deve scegliere le tipologie di prove (definite nel decreto n. 741/2017) in base alle quali:
– predisporre le tre tracce,
– definire i criteri di valutazione delle due sezioni per la formulazione di un voto unico in decimi,
– definire le modalità organizzative per lo svolgimento della prova ed eventuali sussidi ammessi,
– stabilire la durata oraria della prova, che non deve superare le quattro ore.
Il voto non dev’essere frutto di una mera operazione aritmetica, ma considerare nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER (A2 per l’inglese e A1 per la seconda lingua), sulla base di una valutazione concordata dai docenti di lingua straniera.
In presenza di candidati con DSA per i quali è stata prevista la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative né strumenti compensativi. Tuttavia la commissione, nell’individuare gli eventuali strumenti che si possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni.
Il sorteggio della traccia, non integrando una vera e propria fase valutativa e deliberativa, non richiede la commissione riunita in composizione plenaria, ma può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti.
Le operazioni di correzione e valutazione sono attribuite alla sottocommissione. La correzione può essere effettuata dai soli componenti della/e disciplina/e interessata/e. La fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione, che attribuisce per ciascuna prova il voto in decimi (senza frazioni).