Diplomati magistrali
Il Miur ha reso noto il contenuto di una nota in cui si chiariscono le modalità di applicazione del parere dell’Avvocatura dello stato sul contenzioso riguardante i docenti diplomati magistrali:
- Si dovrà dare applicazione alle sole sentenze di merito, via via che saranno notificate, con il depennamento degli interessati dalle GAE e la risoluzione del contratto di lavoro sottoscritto per effetto dell’inserimento con riserva a suo tempo ottenuto nelle GAE stesse.
- Gli effetti prodotti da sentenze favorevoli ai docenti diplomati e passate in giudicato sono mantenuti a pieno titolo, ivi compresa l’eventuale immissione in ruolo.
- Nel D.M. riguardante gli annuali aggiornamenti GAE (scioglimento delle Riserve per conseguimento del titolo di accesso, presentazione del titolo di sostegno conseguito entro il 30 giugno, diritto alla riserva di cui alla legge 68) verranno stabilite le modalità con cui procedere all’inserimento in graduatoria di II fascia per coloro che, essendo in ruolo con clausola risolutiva, non avevano potuto nel giugno dello scorso anno presentare domanda per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto.
Tutto ciò però non è sufficiente a risolvere la problematica che riguarda migliaia di insegnanti diplomati magistrali e pertanto diviene indispensabile una soluzione legislativa, che contemperi gli interessi dei docenti diplomati rispetto ad una vicenda che li ha coinvolti e che vede esiti diversificati per situazioni analoghe, con le altrettanto legittime aspettative dei docenti laureati in attesa di un posto di lavoro.
L’ipotesi di soluzione suggerita dallo SNALS-Confsal è la seguente:
- Trovare una soluzione politica, attraverso un provvedimento legislativo, in quanto è un dovere del Governo trovare una giusta e equa risposta al delicatissimo quanto drammatico problema;
- Prevedere una procedura concorsuale riservata ai diplomati che verranno esclusi dalle GAE e dal ruolo, per effetto del pronunciamento del Consiglio di Stato del dicembre 2017;
- Consentire a costoro di partecipare all’aggiornamento GAE previsto per l’a. s. 2018/19 e valido per il triennio successivo ai sensi della Legge n. 21/2016 (Art. 1, comma 10 bis);
- Mantenere ferma la facoltà di accesso per i maestri laureati il cui titolo è certamente abilitante.
Occorre ridare certezza del diritto a tutti i docenti interessati al problema, senza penalizzare i laureati i quali, giustamente, hanno aspettative forti per la loro sistemazione.