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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/2019

Il 28 giugno 2018 è stato sottoscritto il CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola.
L’accordo ricalca per gran parte il CCNI dello scorso anno, ma con alcune importanti novità riguardanti le assegnazioni provvisorie.
È stato cancellato il requisito della convivenza per il ricongiungimento ai genitori.
I docenti che hanno i requisiti per presentare domanda di assegnazione provvisoria sulla propria tipologia di posto o classe di concorso – in subordine ed in via derogatoria e straordinaria – potrà ottenere il ricongiungimento per un anno anche su un posto di sostegno, purché stia per concludere il corso di specializzazione su sostegno o abbia svolto almeno un anno di insegnamento su posto di sostegno anche con un contratto a tempo determinato. L’assegnazione sui posti di sostegno potrà avvenire sulle disponibilità al termine delle operazioni riguardanti sia i docenti di ruolo con il titolo, sia i supplenti sempre in possesso del titolo di specializzazione.
Gli insegnanti che sono genitori di figli con disabilità o che hanno meno di dodici anni avranno la priorità nelle assegnazioni provvisorie sul sostegno purché in possesso dei requisiti richiesti.
Come di consueto le assegnazioni sui posti di sostegno saranno date prioritariamente agli insegnanti specializzati, poi a chi sta per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno e, in subordine, a chi ha prestato servizio per almeno un anno su posti di sostegno.
La conclusione delle operazioni si chiuderanno il 31 agosto prossimo per consentire un ordinato avvio del nuovo anno scolastico.
Appena disponibile pubblicheremo il testo del CCNI.

Motivi per cui è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria:

Si tratta dei soli motivi indicati nell’art. 7 comma 1 del CCNI 2018/19

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
  • ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Allegato:

IPOTESI UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE