Una alunna durante la frequenza della classe IV^ – sezione “A” della scuola primaria (….) al termine dell’orario delle lezioni, a causa di una caduta provocata (a dire dei genitori) dalla spinta di alcuni compagni di classe nel cortile esterno all’edificio scolastico –subiva (secondo il referto ospedaliero) “trauma contusivo delle ossa nasali. Veniva riferita frattura incisivo superiore”. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore agivano in giudizio contro il l Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per ottenere il risarcimento in loro favore dei danni subiti dalla minore nella misura complessiva di Euro 10.000,00 con i relativi accessori. La controversia ha per oggetto la responsabilità civile dell’amministrazione scolastica a seguito di un infortunio subito da un’alunna per una caduta provocata dalla spinta di altri alunni al momento dell’uscita dall’edificio scolastico al termine dell’orario delle lezioni.
Così il Tribunale Potenza, con Sent., 08-05-2018:
Responsabilità del personale scolastico
Come è noto, l’art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312 dispone in subjecta materia che “la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi” (primo comma) e che “la limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza…”, ma, “… salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi” (secondo comma).
Insegnante responsabile dal punto di vista patrimoniale solo per rivalsa
L’insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell’ambito di un’azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all’art. 2048, secondo comma, cod. civ.), ma anche nell’ipotesi di danni arrecati dall’allievo a sè stesso (ipotesi da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ.), fermo restando che in entrambi i casi, qualora l’amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all’alunno autodanneggiatosi, l’insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest’ultimo, operante verso l’amministrazione ma non verso i terzi (da ultima: Cass., 3 marzo 2010, n. 5067).
Obbligo scuola di vigilare sull’alunno
Diversamente, in caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Onere della prova
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (da ultima: Cass., 3 marzo 2010, n. 5067; Cass., 20 aprile 2010, n. 9325).
Il personale scolastico non è responsabile in caso di infortunio dello studente se dovuto a condotta involontaria
Secondo la difesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il sinistro occorso all’alunna F.K. sarebbe stato cagionato da un caso fortuito, costituendo la caduta nel cortile antistante l’edificio scolastico un evento imprevedibile ed inevitabile, anche in considerazione dell’assenza di pioggia o neve.
Ora, posto che l’infortunio non risulta essere stato provocato da altri alunni (secondo, invece, la prospettazione attorea), le risultanze probatorie, portano ad escludere la configurabilità di una responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione.
Orbene, i fatti, per come ricostruiti sulla scorta delle risultanze probatorie, rivelano che l’incidente subito da F.K. è addebitabile soltanto ad una condotta casuale ed involontaria della stessa alunna, non essendo emerso che il pavimento del cortile fosse scivoloso a causa di fattori meteorologici (pioggia o neve) o che la caduta possa essere stata provocata dalla spinta di altri alunni.
Per cui, sulla scorta di tali argomentazioni, si deve ritenere che il personale scolastico (docente e non docente) non sia responsabile dei danni subiti dall’alunna per la caduta verificatasi dopo l’uscita dall’edificio scolastico , trattandosi di evento assolutamente non prevedibile né prevenibile, ma esclusivamente imputabile a caso fortuito (in assenza di palesi violazioni del dovere di diligenza da parte del personale scolastico).
da OrizzonteScuola.it 22 agosto 2018