L‘INPS con il messaggio n. 3224 del 30.08.2018 ha dato chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio della voce retributiva “elemento perequativo”. Esso dal punto di vista retributivo è assimilabile all’assegno accessorio già corrisposto al personale della scuola come retribuzione professionale docenti, indennità di amministrazione, compenso individuale accessorio.
Pertanto:
a) è assoggettato alla trattenuta per il fondo pensioni, ma non a quella per la buonuscita o il TFR;
b) non è utile per determinare l’importo della buonuscita o del TFR;
c) non è utilizzabile per la base pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota A della pensione (anzianità fino al 31.12.1992);
d) è utile a determinare la retribuzione accessoria da considerare nella misura eccedente la maggiorazione del 18%; l’importo della retribuzione accessoria, infatti, è utilizzato sia per calcolare la media retributiva per la quota B, sia per il calcolo della quota C contributiva dal 1.01.2012 o dal 1.01.1996 (vista la corresponsione ai pensionati 2018 di soli 5 mesi il beneficio sarà pressoché nullo);
e) non è utile per determinare il bonus in caso di pensione per invalidità.
L’elemento perequativo è previsto dall’art.37 del nuovo CCNL 2016-2018. E’ erogabile solo per il periodo marzo-dicembre 2018 ed è stato deciso per ovviare all’aumento della forbice retributiva tra i livelli più bassi e quelli più alti.