Un DS imputato per abuso d’ufficio per aver con alcuni atti mortificato un DSGA. Un lungo percorso giudiziario che ha visto scontrarsi le due più importanti figure all’interno di una scuola.
L propone ricorso per cassazione C.M. avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 3 febbraio 2015 con la quale, in riforma di quella di primo grado, che era stata di condanna in ordine ai reati di violenza privata aggravata continuata in danno di I.C. e di abuso di ufficio in danno della stessa (Capi B, C e D), veniva dichiarato non doversi procedere per prescrizione e, altresì, veniva rigettato l’appello agli effetti civili.
Fatti
Un dirigente scolastico, imputato, era stato ritenuto, responsabile di avere, nella qualità di dirigente di un Istituto tecnico per geometri di (OMISSIS), costretto il direttore generale dei servizi amministrativi nonché consegnataria e responsabile della gestione del materiale scolastico custodito nel magazzino dell’Istituto, a tollerare, a seguito del cambio di serrature delle porte e al rifiuto di consegnarle le chiavi, la usurpazione delle proprie funzioni e gli atti di gestione del materiale, nonché ad aspettare l’arrivo del primo per accedere nel proprio ufficio. Il DS è stato ritenuto responsabile anche di abuso di ufficio in relazione a comportamenti illegittimi posti in essere con l’intento di mortificare professionalmente la persona offesa.
Le difese del Dirigente Scolastico
Nella motivazione della sentenza, che il DS impugnava per ricorrere in Cassazione,con la quale veniva condannato, deduce che risultava del tutto travisante il dato probatorio costituito dalle dichiarazioni di un consulente che aveva infatti negato che il Preside avesse scavalcato la segretaria nell’emanazione degli ordini di servizio e d’altra parte l’esame di tali ordini rendeva immediatamente evidente che gli stessi erano stati adottati dall’imputato per regolare l’attività scolastica che si sarebbe dovuta svolgere a distanza di poche ore e che la persona offesa, nella sua qualità, aveva omesso di disciplinare con propri provvedimenti. Ne scaturiva la evidenza della urgenza del provvedere e la sussistenza dei presupposti per la surroga da parte del Preside, circostanze che i giudici di merito avevano negato fondandosi su un rilievo inconferente: e cioè quello rappresentato dal dato puramente formale del non avere, il Preside, usato, nei propri contestati ordini di servizio, l’indicazione dell’inerzia del direttore dei servizi amministrativi.
Il ruolo del DS e del DSGA
Deduceva nel suo ricorso l’erronea applicazione della legge amministrativa (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, commi 4 e 5) individuato come presupposto della violazione dell’art. 323 c.p.. Sostenendo che la norma ha determinato il nuovo ruolo del dirigente scolastico, implementandone le funzioni: un ruolo che vede il dirigente responsabile del risultato del servizio complessivo offerto e che, in tale ottica è coadiuvato dal direttore dei servizi amministrativi il quale, in tale posizione, coordina il relativo personale. Siffatto assetto normativo trova conferma nell’art. 47 Contratto collettivo nazionale del comparto-scuola che riconosce al dirigente scolastico il potere di attribuire gli incarichi specifici al personale ATA. E’ pertanto da escludere che sia corretta la ricostruzione dei giudici del merito secondo cui l’istituto scolastico sarebbe dotato di due autonome figure apicali che agiscono in assoluta indipendenza, dovendosi anche considerare che il D.Lgs. cit., art. 17 disciplina il potere del dirigente, di coordinamento e controllo degli uffici che da esso dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
Così si pronuncia la Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2016) 06-09-2016, n. 36990
Non sussiste l’abuso d’ufficio se il DS interviene per ragioni di urgenza
“I giudici della Corte territoriale, cioè, affermano che l’abuso di ufficio è stato integrato dal comportamento consistito nell’essersi, il dirigente scolastico, sostituito al direttore dei servizi amministrativi, nei poteri di coordinamento del relativo personale a prescindere dalla ipotesi dell’urgenza che era la sola capace di legittimare tale surroga. E però, a sostegno di tale assunto, gli stessi evocano circostanze di fatto estranee al comportamento stesso, come la mancanza di segnalazione, a fini disciplinari, del presunto atteggiamento omissivo del direttore amministrativo, e anche la mancata indicazione, negli ordini di servizio, delle ragioni di urgenza e di quelle di inerzia del titolare ordinario del potere stesso. Viceversa, come anche riportato nella illustrazione dei motivi d’appello che si rinviene a pagina 7 della sentenza impugnata, l’allora appellante aveva rappresentato che i 15 ordini di servizio emessi nel periodo dal (OMISSIS) si erano resi necessari per superare l’inerzia del direttore dei servizi amministrativi e quindi erano stati adottati in situazione di urgenza per consentire lo svolgimento di attività previste a distanza di poche ore. Tale legittima e rilevante censura è stata del tutto trascurata dai giudici di secondo grado nonostante che proprio la disamina dei singoli provvedimenti, avrebbe loro consentito di fare emergere o escludere in maniera obiettiva la esistenza o meno delle ragioni di urgenza evocate dall’imputato e quindi l’eventuale carattere illegittimo delle sue iniziative. A tale disamina il giudice dell’appello si è, dunque, immotivatamente sottratto, prediligendo il riferimento a criteri inferenziali (quali quelli sopra indicati) di dubbio rigore dimostrativo e suscettibili di consentire una ricostruzione della vicenda non univoca e non priva di alternative sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Basti pensare alla ristrettezza dell’arco temporale interessato dagli ordini di servizio (circa due mesi) ed alla conseguente equivocità della possibile scelta attendista sul piano disciplinare, da parte del dirigente scolastico.”
Rinviando gli atti al giudice civile per il completamento dell’analisi mancante, alla stregua dei principi esposti.
da OrizzonteScuola.it – 20 settembre 2018