In attesa della Corte Costituzionale che esprima il proprio parere sul concorso docenti riservato agli abilitati, il Tar Lazio ammette con riserva i candidati in possesso di abilitazione conseguita all’estero oltre il 31 maggio 2017.
Infatti, come riporta il sito Diritto scolastico.it, il Tribunale Amministrativo Regionale, mutando il proprio recente orientamento in materia, ha disposto l’ammissione con riserva al Concorso Docenti 2018 – indetto con D.D.G. Miur n. 85 del 1° febbraio 2018 – di docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita presso Atenei di Paesi UE in data successiva al 31 maggio 2017, limite temporale posto dall’art. 17 del D. Lgs. n. 59/2017, che sta trovando costanti censure in sede giurisdizionale.
Il Collegio ha specificato che l’ammissione con riserva alle prove concorsuali è concessa interinalmente al fine di tutelare le posizioni dei ricorrenti e di garantire loro la partecipazione alla procedura, in attesa che la Corte Costituzionale vagli in modo compiuto i profili di incostituzionalità emersi con riferimento al citato art. 17 del D.Lgs. n. 59/2017 ed evidenziati dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 5134/2018.
Il concorso è incostituzionale?
Questi ricorrenti saranno ammessi alle prove del concorso, pur sapendo che tale disposizione potrebbe essere solo temporanea.
La Corte Costituzionale, infatti, dovrà valutare a fondo la questione, sollevata dal Consiglio di Stato qualche settimana fa.
Per il Consiglio di Stato, infatti, l’indizione di un concorso riservato ad abilitati rappresenta una discriminazione verso altri precari della scuola. Se questa interpretazione fosse fatta propria dalla Consulta (serve almeno un anno per la pronuncia), il Ministero dell’Istruzione dovrebbe mettere la parola fine ai concorsi facilitati che hanno provato a mettere ordine nell’universo del precariato. Dubbi a questo punto, da girare anche per quello previsto dal decreto dignità per salvare i diplomati magistrale.
Come si legge in una sintesi del Consiglio di Stato, “la procedura in esame appare in primo luogo istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla. In proposito, è sufficiente richiamare il modo in cui è determinata la platea dei possibili partecipanti. Nel sistema attuale, infatti, il possesso, ovvero il mancato possesso, di un’abilitazione all’insegnamento dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, ovvero in sintesi estrema dall’essersi o no trovati, per ragioni anagrafiche, o di residenza, nella posizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari di cui si è detto, ovvero dall’avere o no potuto frequentare una SSIS ovvero un TFA, ovvero ancora dall’avere potuto usufruire di un PAS, legato quest’ultimo ad una circostanza ulteriore a sua volta casuale, ovvero all’avere o no prestato servizio come docente precario“.
Quindi, i docenti richiamati da questa ordinanza del Tar Lazio, candidati in possesso di abilitazione conseguita all’estero oltre il 31 maggio 2017, vengono inseriti con riserva insieme agli altri in attesa della decisione definitiva.
da La Tecnica della Scuola – 24 settembre 2018
Iscriviti alla newsletter di SNALS Milano! Riceverai nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di snalsmilano.it