Nel nuovo CCNL 2016/2018 sono previste alcune modifiche/integrazioni sui permessi, tutte acquisitive. E’ stata introdotta anche la modalità oraria per i permessi già previsti all’articolo 15 del Ccnl/07, sono state aggiunte ulteriori 18 ore (tre giorni) di permesso per le visite specialistiche (rientrano nel computo della malattia ma senza le penalizzazioni previste per la malattia breve) ed è stato chiarito che quelli della legge 53/00 (3 giorni l’anno per gravi motivi) sono aggiuntivi ai 3 per motivi personali o familiari.
Altre novità:
- è stato introdotto il congedo (fino a 3 mesi pagati come i congedi parentali) per le donne vittime di violenza;
- le norme previste per il matrimonio sono estese alle unioni civili
- commissione di lavoro per la revisione dei profili;
- acquisita nel Ccnl la sequenza per l’indennità dei DSGA che “reggono” due scuole;
- esclusione degli ATA dalla valutazione (legge Brunetta);
- diventano materia di contrattazione anche “i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità sui processi innovativi legati alle nuove tecnologie”.
E’ stata confermata la parte del Ccnl/07 in materia di congedi parentali, malattia, ferie, aspettativa, infortunio, ecc…
Il CCNL 2016/2018 e i permessi del personale ATA
Normativa di riferimento | • CCNL 19 aprile 2018 |
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I permessi per motivi personali e familiari (i 3 giorni previsti dal CCNL 29.11.207) | • Il personale ATA a tempo indeterminato ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari. • Se usufruiti cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore. • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso. |
I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104 | • I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. • Va predisposta, di norma, una programmazione mensile dei giorni di permesso, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. • In caso di necessità e urgenza, va presentata una comunicazione 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso |
Il preavviso per gli altri permessi | • La richiesta dei permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, i permessi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (grave infermità del coniuge o la parte dell’unione civile, di un parente entro il secondo grado o del convivente) va comunicata all’ufficio di appartenenza con un preavviso di tre giorni. • In caso di comprovata urgenza, la domanda di permesso va presentata 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. |
I permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici | • Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili su base sia giornaliera che oraria, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. • I permessi sono assimilati alle assenze per malattia sia ai fini del periodo di comporto sia riguardo al trattamento economico. • Ai fini del comporto, sei ore di permesso corrispondono ad una giornata lavorativa. • I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata; in tal caso si computano le ore previste nella giornata di assenza. • La decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni opera solamente nel caso di permesso fruito su base giornaliera e non per i permessi orari inferiori all’intera giornata lavorativa. • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso. • La domanda va presentata almeno tre giorni prima. • In caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. |
Assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imputabile a malattia | • Qualora le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie determinino incapacità lavorativa, la relativa assenza è imputata alla malattia. |
Altre possibilità in alternativa ai permessi per l’espletamento di viste, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. | • In alternativa ai permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi personali e familiari o dei riposi compensativi. |
Incompatibilità dei permessi utilizzati nella medesima giornat | • I permessi orari per motivi personali o familiari e quelli per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. |
I permessi per concorsi o esami | • Restano invariati i permessi per la partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. • Retribuiti per il personale a tempo indeterminato, non retribuiti per quello a tempo determinato. |
I permessi per lutto | • Restano invariati i permessi per perdita del coniuge o della parte dell’unione civile, di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: tre giorni per evento, anche non continuativi. • Retribuiti per tutti. |
I permessi per matrimonio | • Restano invariati anche i permessi per matrimonio: 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente: da una settimana prima a due mesi dopo. • Retribuiti per tutti. |
Tabella da Snals Vicenza
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