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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Lezioni private: nuove regole

La legge di bilancio ai commi 13 e seguenti dell’articolo 1 stabilisce un nuovo regime fiscale per le lezioni private impartite dagli insegnanti. I compensi per queste attività non si cumulano con gli con altri redditi percepiti ovvero con la retribuzione da lavoro dipendente e sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari al 15% comprensiva di ogni altra imposta sul reddito ovvero Irpef, addizionali regionali e comunali.La norma prevede anche che sia possibile impartire lezioni agli alunni della propria scuola.  Resta valido  la norma che prevede  (l’articolo 508 del TU 297/94: l’attività deve essere comunicata al dirigente scolastico e il docente debba fornire anche l’elenco nominativo degli alunni a cui vengono impartite le lezioni.

articolo 1, comma 13. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.

articolo 1, comma 14. I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

articolo 1, comma 15. L’imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

articolo 1, comma 16. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’esercizio dell’opzione nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 13.