Un ricorso presentato da 4 alunni disabili di un istituto serale si è concluso con la condanna del MIUR, dell’USR e dell’amministrazione scolastica e con il conseguente annullamento dei provvedimenti adottati sia riguardo all’assegnazione di ore di sostegno, inferiori a quelle previste nei PEI e alle quali gli alunni avevano diritto, sia al provvedimento di accorpamento di due classi V nelle quali erano inseriti gli alunni ricorrenti e che aveva innalzato il numero di alunni fino a 34 e a 29 in ciascuna classe.
Sentenza TAR del Lazio 210 dell’8 gennaio 2019
La sentenza riconosce che il diritto all’istruzione del disabile “è un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore e l’amministrazione non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza…(omissis)…è illegittima la condotta dell’istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle necessarie….(omissis) l’assegnazione delle ore non può basarsi su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assolto, condizionare il diritto al sostegno sino a sacrificare il diritto fondamentale all’istruzione”.
La sentenza poi attribuisce al solo organo collegiale (in pratica il consiglio di classe e/o il GLH Operativo) il compito di valutare il bisogno didattico-inclusivo dell’alunno/a e, dunque le ore di sostegno necessarie, negando a qualsiasi soggetto estraneo (compreso il dirigente scolastico) il potere di modificare tale valutazione (nel caso di specie di comprimerla).
Inoltre “la tutela del disabile comporta che allo stesso debba essere assicurato un ambiente scolastico utile e confacente, il che non avviene laddove il numero degli studenti ecceda quello massimo previsto, come accade nel caso in esame, con conseguente illegittimità della delibera di composizione delle classi, che va pertanto annullata come richiesto”