Milano, via Pisacane 1 – Tel. 02 74.53.34 / 02 73.89.594 – Fax: 02 74.91.129 Mail: lombardia.mi@snals.it

Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Maturità 2019, criteri di nomina dei commissari esterni.

Il Miur ha diramato il decreto relativo ai criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (art. 16 D.lgs. 62/2017). Il citato decreto 62/17 aggiorna lo svolgimento dell’esame di Maturità a partire dal corrente anno scolastico. Le commissioni continueranno ad essere formate da tre commissari interni, tre esterni e un presidente esterno. I commissari esterni e il presidente sono nominati dall’USR competente per territorio.

Presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito, secondo quanto previsto dal D.lgs. 62/2017, un elenco regionale dei presidenti di commissione. Le domande di inserimento in tale elenco sono presentate secondo la modalità e la tempistica definite con nota annuale del Miur. Anche ai dirigenti scolastici di scuole secondarie di primo grado e di istituti comprensivi è consentito di partecipare, in qualità di presidenti, agli esami di maturità.

I Commissari esteri sono nominati, tenuto conto del decreto Miur relativo alla scelta delle discipline affidate ai commissari esterni e le nomine avvengono in base al seguente ordine di precedenza:

a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine – nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
b) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico di istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine –  nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
c) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’attività didattica di istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine – nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
d) docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell’abilitazione posseduta,  qualora, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), rimangano ancora delle nomine da effettuare;
e) docenti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione   all’insegnamento  di  discipline  comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d’insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.