L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5/2019 ha ribadito le sue conclusioni, già espresse con la sentenza n. 11/2017, negando il valore del diploma magistrale quale titolo di accesso alle GAE
Il Consiglio di Stato sezione VI, con sentenza 16 Aprile 2015, n. 1973, affermò il carattere abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, cioè prima dell’istituzione della Laurea in Scienze della Formazione Primaria.
Sulla base di quanto sopra si sono sviluppati molti ricorsi tesi al riconoscimento del diritto all’inclusione in GAE (Graduatorie Ad Esaurimento), finalizzate all’immissione in ruolo dei soggetti possessori del titolo sopra richiamato in quanto “abilitati” e, di conseguenza, si sono avute molte sentenze, tutte positive. Alcune, tuttavia, con pronunciamento definitivo, altre con provvedimento cautelare, in attesa della definitiva sentenza. Sia i destinatari delle prime che delle seconde sentenze sono stati inclusi in Graduatoria ad Esaurimento ed alcuni, giunti in turno di nomina, sono stati immessi in ruolo ed hanno svolto l’anno di formazione destinato alla definitiva conferma nel ruolo della scuola Primaria o dell’Infanzia. Ovviamente per i destinatari di sentenza cautelare il tutto è avvenuto “con riserva”.
Contrariamente alle aspettative, invece, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la sentenza 20/12/2017, n. 11 ha escluso il diritto dei diplomati magistrale ante 2001/2002, che non abbiano superato alcun concorso, ad essere inclusi in GAE e, con la recente sentenza n. 5/2019 del 20 febbraio 2019, ha ribadito le sue conclusioni.
In conclusione, i docenti nei confronti dei quali, a suo tempo, c’è stato un pronunciamento definitivo del Giudice SONO e RESTANO inclusi in GAE, mantenendo il diritto ad ottenere un contratto a tempo indeterminato e l’immissione in ruolo. I docenti invece nei confronti dei quali il Giudice si è espresso in termini cautelari, in attesa di definitiva sentenza, , per effetto delle citate Sentenze saranno estromessi dalle GAE e dal ruolo, ove acquisito.
E così GIUSTIZIA E’ FATTA: si è creata una enorme disparità fra persone che si trovano sostanzialmente in analoga situazione. E’ stato forse abolito il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione e sui principi sanciti dalla CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo)?
Rimane la speranza che la Corte di Cassazione il 12 marzo 2019 proceda all’ annullamento della sentenza della Plenaria del Consiglio di Stato.
Diversamente spetta al Governo e al Parlamento risolvere politicamente l’ annoso problema.