Il MIUR ha emesso il decreto di riconoscimento in favore di una docente abilitata all’estero che aveva presentato ricorso al TAR del Lazio avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione scolastica.In particolare, una docente abilitata in Spagna, avendo riscontrato l’ampio superamento del termine di quattro mesi dal deposito dell’istanza senza aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del MIUR, si era rivolta al TAR del Lazio per tutelare i propri diritti. Il tribunale con la sentenza n. 2305 del 21.02.2019 ha riconosciuto l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal MIUR ed aveva ordinato all’Amministrazione “di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza”.
Ebbene il Ministero dell’Istruzione, a distanza di poco più di un mese dalla pubblicazione della predetta sentenza – ovvero in data 28.02.2019 – ha finalmente emesso il decreto di riconoscimento in favore della predetta ricorrente e le ha riconosciuto l’abilitazione per le due classi di concorso indicate nella domanda già presentata al MIUR.
Il nuovo decreto di riconoscimento rappresenta l’ennesima vittoria per i docenti abilitati all’estero e la conferma della natura perentoria del termine di quattro mesi concesso al MIUR per decidere sulle istanze di riconoscimento.
Si evidenzia inoltre che nella maggior parte dei decreti di riconoscimento, già emessi in favore di docenti abilitati in Spagna, e consultabili sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, si fa espresso riferimento all’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4709 del 30 ottobre 2017.
Nella predetta Ordinanza il Consiglio di Stato aveva accolto il reclamo cautelare proposto avverso la nota ministeriale n. 2179 del 17.03.2017, con la quale il MIUR, modificando i criteri previsti in precedenza, aveva subordinato il riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna alla richiesta dell’ulteriore requisito del superamento del concorso pubblico per l’insegnamento in Spagna, o almeno di una parte dello stesso, o in alternativa richiedeva l’iscrizione nelle graduatorie straordinarie di professori supplenti delle Comunità autonome spagnole.
Il Consiglio di Stato, accogliendo integralmente le argomentazioni proposte dalla ricorrente aveva ingiunto al MIUR di “utilizzare le modalità di riconoscimento delle quali ha fatto applicazione fino alla predetta nota del 20-03-2017”.