La Corte di Cassazione con sentenza 7320/19 si è espressa in merito alla formazione dei docenti, divenuta obbligatoria in base all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015. I Giudici della Corte hanno evidenziato che le attività dei docenti non si esauriscono in quelle di insegnamento, ma comprendono anche “programmazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione …”, così come indicato dall’articolo 29 del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18. Pertanto si evince chiaramente che le attività di formazione rientrano nelle 40 ore destinate agli impegni di carattere collegiale. Conseguentemente le eventuali ore eccedenti le 40 stabilite sono retribuite con il Fondo di istituto (oggi Fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa) come attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera “d”), con il compenso orario di € 17,50.
L’articolo 29 del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18, indica chiaramente quali siano le attività funzionali e quante ore siano destinate alle medesime.
Le attività funzionali sono di carattere individuale e collegiale. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative a:
- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- correzione degli elaborati;
- rapporti individuali con le famiglie.
Le attività di carattere collegiale sono costituite da:
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, fino a 40 ore annue.