Milano, via Pisacane 1 – Tel. 02 74.53.34 / 02 73.89.594 – Fax: 02 74.91.129 Mail: lombardia.mi@snals.it

Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Infortunio sul lavoro, spetta anche alle maestre che operano nell’asilo nido. Sentenza

Corte d’Appello di Roma, sentenza del 5 febbraio 2019

Un educatore che opera nell’asilo nido si infortuna in occasione del lavoro. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio 2019, ha stabilito il  diritto  al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL come avviene per gli insegnanti.

Fatto

Il Tribunale di primo grado ha rigettato il ricorso dell’educatore che subita infortunio sul lavoro, rilevando che la tutela assicurativa INAIL era prevista solo per l’attività ludico motoria svolta dagli insegnanti delle scuole elementari e materne e non per gli educatori degli asili nido, come l’appellante, che, peraltro, aveva svolto tale attività solo occasionalmente. L’appellante censura la sentenza, affermando che gli asili nido, pur non rientrando nel ciclo di istruzione primaria, partecipano alla realizzazione degli obiettivi di istruzione dell’infanzia e fanno quindi parte della struttura degli studi. Anche a non voler considerare l’educatore un insegnante (come il maestro della scuola materna), va incluso comunque tra il personale addetto alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche, a cui è assimilata l’attività ludico motoria. D’altra parte anche i baby sitter rientrano nella tutela INAIL, nonostante, a differenza dell’educatore, si limitano all’accudimento e alla cura senza compiti di istruzione, e sarebbe quindi irragionevole escludere la tutela per gli educatori. Aggiungeva che non era previsto il requisito della “non occasionalità” e, in ogni caso, lei aveva sempre svolto in modo continuativo l’attività ludico motoria.

L’appello è fondato.

La normativa

Va premesso che, ai sensi dell’art. 1 n. 28), T.U. n. 1124/65, è inclusa nella tutela INAIL “lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell’art. 4”, che, a sua volta, riguarda “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro”. La Suprema Corte ha esaminato in una serie di sentenze le norme in oggetto, estendendone l’applicazione anche a fattispecie non espressamente previste. E’ stato affermato, in particolare, che dall’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata – alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa agli artt. 3 e 38 Cost. – delle disposizioni (art. 1, n. 28 e art. 4, n. 5, D.P.R. n. 1124 del 1965) che disciplinano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli insegnanti, deriva che non sono esclusi dalla copertura assicurativa gli insegnati di scuola materna (pubblica e privata) che svolgono attività assimilabili alle esperienze tecnico scientifiche (quali pittura, scultura, cosiddetti “lavoretti” in genere), alle esercitazioni pratiche (la totalità dei giochi attraverso i quali un bambino acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche), ai lavori (quali la pulizia delle spiagge), atteso che l’infortunio occorso all’insegnante a causa e nello svolgimento dell’attività lavorativa suddetta, dipendendo dal rischio inerente a quella prestazione, è strettamente correlato alla medesima per mezzo di un nesso di derivazione eziologica, con la conseguenza che l’infortunio deve essere indennizzato proprio in quanto rischio particolare al quale l’insegnante si trova esposto quando l’attività didattica si sostanzia in attività pratiche svolte con il requisito della manualità e l’uso eventuale di materiale vario e attrezzature (Cass. n. 17334/2005; Cass. n. 7277/2015). In motivazione la Suprema Corte ha chiarito: “Il n. 28 dell’elencazione dei lavori per i quali rassicurazione è obbligatoria, contenuta nell’art. 1 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fa riferimento ai soggetti che svolgono le esperienze e le esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5 dell’art. 4; da quest’ultima disposizione di legge si ricava che il legislatore ha voluto comprendere nell’assicurazione “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro”. Ora, è certo che nella locuzione “scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado” debbono farsi rientrare anche le scuole materne, pubbliche e private; è altrettanto certo, nel sistema attuale dell’assicurazione Inail, che l’assicurazione deve essere estesa non già a tutti gli insegnanti – giacché non possono essere compresi coloro che impartiscono agli alunni nozioni esclusivamente teoriche – ma solo a quegli insegnanti che sono soggetti, per la natura manuale della loro attività, a un rischio – non generico, ma specifico – di infortunio sul lavoro.

I compiti dell’insegnante delle scuole materne

Al personale insegnante delle scuole materne sono affidati certamente, in primo luogo, compiti di vigilanza e di custodia, che tuttavia vanno espletati ottenendo l’interessamento dei bambini ad attività molteplici, tra le quali, oltre a quelle assimilabili all’insegnamento teorico adatto all’età (dialoghi, racconti, apprendimento dei primi rudimenti della lettura e della scrittura), rilievo centrale assumono quelle presentante in forma di gioco, finalizzate sia all’abilità manuale (pittura, scultura, ecc.) con utilizzo di materiali specifici, sia a quella fisica (giochi della più varia natura, con eventuale uso di attrezzature specifiche). Orbene, se è vero che, nel senso strettamente letterale, le attività descritte non sono propriamente “esperienze tecnico-scientifiche” ne’ “esercitazioni pratiche (intese come diretta applicazione di nozioni teoriche), ne’ lavori, non vi è dubbio che la legge ha inteso distinguere l’insegnamento propriamente teorico (attività non assicurata) da quello che, comportando attività manuali e l’eventuale uso di materiale e attrezzature, comporta l’assunzione di un rischio aggravato e “specifico”. Se così è, non vi è ragione, e non sarebbe consentito dagli art. 3 e 38 Cost. per escludere dalla copertura assicurativa gli insegnanti di scuola materna che svolgono attività certo non identiche, ma assimilabili alle esperienze tecnico scientifiche (es. pittura, scultura, i cd. “lavoretti” in genere), atte esercitazioni pratiche (k totalità dei giochi, nessuno escluso, attraverso i quali un bambino acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche), ai lavori (es. pulizia di una spiaggia).

L’infortunio accorso all’insegnante di scuola materna è meritevole di tutela INAIL

Si deve affermare, conclusivamente, che l’infortunio occorso all’insegnante di una scuola materna a causa e nello svolgimento della prestazione lavorativa intesa nel senso sopra indicato, essendo dipendente dal rischio inerente a quella prestazione, come apprezzato dal legislatore, deve essere considerato non già come collegato in via indiretta all’attività esercitata (in base a un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica), bensì come strettamente correlato atta medesima per mezzo di un nesso di derivazione eziologica; con la conseguenza che la lesione, costituente il risultato di tale infortunio, deve essere indennizzata ai sensi delle disposizioni di legge sopra indicate, proprio perché trattasi del particolare rischio al quale l’insegnante si trova esposto quando l’attività didattica si realizza nel compimento di attività pratiche svolte con il requisito della manualità e l’uso eventuale di materiale vario e attrezzature”. Si tratta di argomentazioni pienamente sovrapponibili alla presente fattispecie.

Anche gli educatori degli asili nido vanno tutelati come gli insegnati delle scuole materne

Infatti, anche agli educatori degli asili nido, come al personale insegnante delle scuole materne, “sono affidati certamente, in primo luogo, compiti di vigilanza e di custodia, che tuttavia vanno espletati ottenendo l’interessamento dei bambini ad attività molteplici, tra le quali, oltre a quelle assimilabili all’insegnamento teorico adatto all’età (dialoghi, racconti, apprendimento dei primi rudimenti della lettura e della scrittura), rilievo centrale assumono quelle presentate in forma di gioco, finalizzate sia all’abilità manuale (pittura, scultura, ecc.) con utilizzo di materiali specifici, sia a quella fisica (giochi della più varia natura, con eventuale uso di attrezzature specifiche)”. Va precisato al riguardo che, anche per i bambini di più tenera età, l’educatore impartisce comunque un insegnamento base adatto all’età (quantomeno dialoghi e racconti) e che “rilievo centrale” assume l’insegnamento presentato in forma di gioco. Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che viene in rilievo la “totalità dei giochi, nessuno escluso, attraverso i quali un bambino acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche”. Non vi è dubbio, pertanto, che, anche in questo caso, a prescindere dall’inserimento formale degli asili nido nella struttura degli studi e dell’inclusione degli educatori tra gli insegnati, i rischi specifici a cui sono esposti gli educatori sono del tutto identici a quelli degli insegnanti delle scuole materne, con la conseguenza che, in base ad un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame, la tutela INAIL non può che estendersi alla fattispecie. Quanto alla non occasionalità, ammesso che si tratti effettivamente di un requisito necessario, non vi è dubbio che è insito nei compiti propri dell’educatore il carattere continuativo ed ordinario dei profili di rischio a cui si è fatto riferimento, collegati alla “totalità dei giochi, nessuno escluso”, a cui la Suprema Corte si riferisce espressamente.

da OrizzonteScuola – 17 Apr 2019