Veniva impugnato il giudizio di non ammissione alla classe successiva adottato nei confronti dell’alunna considerata, dal Consiglio della Classe -, così come risultante dalla pagella scolastica -e comunicata solo verbalmente -; il verbale del Consiglio di Classe della Classe considerato -dello scrutinio del -, relativo all’anno scolastico 2016/17, nella parte in cui il ‘Consiglio di Classe’ della classe, presso ha deliberato la non ammissione dell’alunna alla classe successiva; le valutazioni periodiche effettuate rispetto all’alunna nelle singole materie di studio così come riportate nella pagella “primo quadrimestre” anno scolastico 2016/2017-, la valutazione intermedia datata.
L’ Azienda Sanitaria Regionale rilasciava all’alunna in questione certificazione con la quale attestava il suo disturbo specifico dell’apprendimento con significativa compromissione del calcolo e della comprensione del testo. In particolare si evidenziavano in capo alla ricorrente “ grandi difficoltà nel cogliere i nessi di relazione nel testo “ nonchè di non essere in grado di rielaborare un testo scritto. Per il calcolo, si evidenziava che “ la prestazione si colloca a livello di -3,14 DS dalla media”. Il certificato veniva consegnato alla Scuola. Nell’anno scolastico in questione alla studentessa veniva rilasciata pagella scolastica relativa al primo quadrimestre in cui si evidenziavano numerose insufficienze in particolare nelle materie orali ed in matematica e fisica.Al termine del secondo quadrimestre, ha conseguito una valutazione negativa in diverse materie ed in sede di scrutinio finale, pertanto, il Consiglio di Classe ha deliberato, all’unanimità, di non ammettere l’alunna alla classe successiva. I ricorrenti lamentavano nello specifico come insufficienti o i percorsi didattici attivati dall’Istituto per la carriera scolastica della studentessa, e nessuna comunicazione è mai stata inoltrata alla famiglia né il Consiglio di Classe avrebbe mai adottato programmi tesi a permettere alla ricorrente di colmare le sue lacune.
Per il TAR Lazio con sentenza N. 01811/2019 il ricorso veniva respinto.
La mancata attivazione dei corsi di recupero e oneri di informazioni non viziano la bocciatura
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Puglia, Lecce, n.252/2015; Tar Torino, n.155/2015; Tar Lazio, sez.-III-bis, n.13155/2014; T.A.R. Lazio, sez.-III-bis, n. 3468 del 2014; T.A.R. Abruzzo – Pescara, sez. I, 15 aprile 2013, n.232) l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che a esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (Tar Napoli 4799/2009; Tar Pescara 455/2008), a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione Superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo (in termini: Tar Lombardia, Milano n.78 del 15 gennaio 2015).
La mancata adozione del piano personalizzato non inficia la valutazione dello studente
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle contestazioni mosse con riferimento alla mancata tempestiva adozione di un piano personalizzato di studio ovvero alla sua mancata adozione, fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa, ma potrebbero, in astratto e salva analisi dei vari elementi della fattispecie, giustificare la tutela risarcitoria, ma non consentire l’ammissione della ricorrente all’anno successivo.
da OrizzonteScuola 25 Apr 2019