Il Miur con nota 9 maggio 2019 prot. n. 21703 ha confermato le precedenti disposizioni impartite n merito alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA fino al termine delle attività didattiche. Esse dovranno essere richieste con motivazioni dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità mediante richiesta motivata agli Uffici scolastici regionali, che dovranno impartire le necessarie indicazioni.
La proroga è consentita qualora non sia possibile consentire, mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico.
I Dirigenti interessati dovranno farne motivata richiesta al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che, esaminate le motivazioni, potrà concedere l’autorizzazione.
Nota del 10 giugno 2009 prot. n. 8556
D.M 430/2000 – Regolamento supplenze personale ATA