Il 26 giugno 2019 il giudice del lavoro di Cuneo, Dott.ssa Daniela Rispoli, ha condannato la dirigenza di un Istituto Comprensivo della provincia per violazione dell’articolo 28 della legge 300/70. Il giudice ha dichiarato l’antisindacalità della condotta della dirigente scolastica, ordinando la cessazione di tale condotta e la rimozione degli effetti pregiudizievoli. Inoltre ha stabilito la pubblicazione del provvedimento sulla pagina principale (“homepage”) del sito web della scuola per almeno 30 giorni e ha condannato la dirigente alle spese del procedimento, liquidato in euro 1.823.
Da quanto risulta dagli atti processuali la dirigente scolastica conduceva relazioni sindacali improntate ad omissioni, informative parziali e tardive, sottraendosi al confronto di merito con le rappresentanze sindacali. L’atteggiamento ostativo è stato persistente per tutto l’anno, mantenendo un comportamento delegittimante.
Ancora una volta qualche dirigente scolastico ritiene di dirigere un azienda e non una scuola, ignorando gli obblighi sanciti dalle leggi vigenti e dal CCNL in ordine alla conduzione di corrette relazioni sindacali. Quali rappresentanti dei lavoratori le rappresentanze sindacali hanno diritto ad una esauriente e tempestiva informazione, proprio in difesa del personale della scuola. Questi dirigenti percepiscono la presenza dei sindacati come indebita e fastidiosa ingerenza. Le RSU le rappresentanze sindacali svolgono il proprio ruolo, come previsto dalla contrattazione collettiva. Se ne facciano una ragione.