Ad oggi, ufficialmente, non sono state emesse modifiche a quanto previsto dal decreto legge n. 4 del 28.01.2019 che ha stabilito : in via sperimentale per il triennio 2019-2021 i dipendenti scuola possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di una età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”.
Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100” per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Purtroppo se si inserisce nel sito Inps una domanda on-line di pensionamento con quota 100 per un persona nata nel 1958, l’ente previdenziale evidenzia il seguente messaggio: La pensione per il prodotto “ Pensione anticipata quota 100” può essere presentata solo se il titolare compie 62 anni di età entro il 31.12.2019. Questo , purtroppo, non fa ben sperare, anzi adombra l’ipotesi di un eventuale blocco “di quota 100” per i nati/e dal 1°.01.1958 .
Questo comportamento dell’Inps, che speriamo sia frutto di una iniziativa “ arbitraria e allarmante“, della quale chiederemo chiarimenti nelle sedi opportune, ci suggerisce di consigliare a chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2019 e che per varie motivazioni non ha presentato ancora domanda di pensionamento all’Inps per il 2020, di presentarla quanto prima e comunque entro il 31.12.2019.