Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Gorizia, la numero 74 del 2019, tratta un caso molto interessante che si è verificato, come si legge nel testo della sentenza, in un Istituto comprensivo di una cittadina in provincia di Gorizia. Il Giudice del Lavoro ha affermato alcuni principi importanti in materia di procedimento disciplinare.
Fatto
Ad una docente veniva contestato di aver fornito “un resoconto scritto non veritiero sull’episodio a cui ha assistito e che ha visto coinvolti il medesimo D.S ed una collega. Veniva sanzionata per aver fornito una versione del fatto non conforme al convincimento della Dirigente Scolastica nonché tale da favorire la posizione della (omissis) a sua volta sottoposta a procedimento disciplinare.” Avrebbe “reso una testimonianza falsa, reticente ed a tratti calunniosa, ciò secondo la valutazione personale del medesimo dirigente”. Così si legge nella sentenza. La sanzione veniva impugnata dalla docente, difesa da due avvocati di Monfalcone.
Legittimo il potere di sospensione fino a 10 giorni in capo al Dirigente Scolastico
“La riforma Madia ( Dlgs 25 maggio 2017,75) ha apportato significative novità al procedimento disciplinare nel P.I; fra queste vi è l’introduzione, all’articolo 55 bis del DLSG 165 del 2001, del comma 9 quater che attribuisce espressamente al D.S la competenza all’irrogazione delle sanzioni maggiori del richiamo verbale fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni. Pertanto, le sanzioni disciplinare della sospensione applicate dai D.S dopo l’entrata in vigore delle norme del 2017, in base al principio secondo cui gli atti procedimentali sono regolati dalle norme vigenti al momento in cui gli stessi sono adottati, sono soggette ratione temporis alle disposizioni di cui al nuovo articolo 55 bis del DLGS 165 del 2001. “
Il procedimento disciplinare è valido anche se si violano i termini, ma va sanzionato il Dirigente
“In forza delle novità introdotte dal DLGS 75/2017, il procedimento disciplinare avviato dal Dirigente è valido anche se attivato in violazione della procedura e dei termini previsti dalla norma, difatti, il mancato rispetto dei termini relativi all’avvio ed alla conclusione comporta una mera sanzione nei confronti del Dirigente inosservante, senza determinare, come avveniva nel DLGS 150/2009, la decadenza dell’azione disciplinare intrapresa.
Il codice disciplinare è valido se diffuso nel sito dell’Amministrazione
“Pare superfluo rammentare che il codice disciplinare dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 è accessibile e quindi conoscibile ai/dai docenti attraverso la sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Amministrazione, il che equivale alla sua affissione presso la sede di lavoro. Ad ogni modo la mancata previa affissione del codice non potrebbe rendere nulla la sanzione irrogata al personale docente, posto che sia i comportamenti vietati, sia le sanzioni applicabili sono contenuti in fonti normative aventi forza di legge, come tali ufficialmente pubblicate e conosciute nella sua generalità.”
Se si fanno accuse con valenza penalistica, sono necessari riscontri concreti
Nel merito del fatto, la lavoratrice si vedrà accogliere il ricorso, poiché, come rileva il giudice, “non esistono (nel senso che non sono materialmente acquisibili in questo tipo di giudizio) riscontri concreti in ordine alla natura oggettiva e soprattutto soggettiva della condotta ( avente una valenza spiccatamente penalistica) imputata alla lavoratrice, è inevitabile l’annullamento della sanzione disciplinare impugnata”. Il giudice ha evidenziato che nella “presente causa non vi sono elementi sicuri che possano confermare o smentire la fondatezza dell’addebito perché non esiste la prova certa e piena che la docente abbia consapevolmente e soprattutto volontariamente detto il falso per tacere la verità di cui sarebbe stata a conoscenza per cagionare un pregiudizio ingiusto al superiore gerarchico”.
da OrizzonteScuola 18 Ott 2019