Il MOF è destinato al personale scolastico per attività aggiuntive in favore degli alunni, per corsi di recupero, per incarichi specifici, per funzioni strumentali all’offerta formativa, per progetti nelle aree a forte rischio sociale, per le ore eccedenti per le sostituzioni del personale.
- Il Fondo Unico per il miglioramento dell’offerta formativa è istituito dall’articolo 40 del CCNL 2016/2018 e le attività sono definite negli articoli indicati nelle parentesi.
Nel Fondo confluiscono tutte le risorse destinate alle seguenti finalità:
1 – fondo dell’istituzione scolastica (FIS) (lettera a);
2 – attività complementari di educazione fisica (lettera b);
3 – funzioni strumentali all’offerta formativa (lettera c);
4 – incarichi specifici del personale ATA (lettera d);
5 – progetti nelle aree a forte rischio sociale (lettera e);
6 – ore eccedenti per le sostituzioni del personale assente (lettera f);
7 – valorizzazione docente (bonus merito (lettera g).
Al momento della firma definitiva del contratto integrativo di Istituto, dopo il parere positivo dei Revisori dei conti, le relative somme contrattate devono considerarsi vincolate ed è necessario che segua tempestivamente il decreto del Dirigente scolastico di conferimento degli incarichi al personale, per lo svolgimento delle attività previste dall’accordo.
Il 18 settembre 2019 è stato sottoscritto il CCNI che assegna le relative disponibilità finanziarie l’anno scolastico 2019 – 2020. Spetta al Miur comunicare l’importo dovuto alle singole scuole.
Il calcolo delle risorse è determinato tenendo conto del numero:
- delle scuole 8.299;
- delle scuole con complessità organizzative 8.547;
- dei docenti in organico di diritto 768.888;
- del personale ATA in organico di diritto esclusi i DSGA e posti accantonati 183.973,5;
- delle classi di istruzione secondaria 198.750.
A – FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (comma 4, lett. a)
Ad ogni singola scuola sono assegnate:
- € 2.541,87 per ciascun punto di erogazione del servizio;
- € 328,23 per ciascun addetto in organico di diritto e potenziamento del personale docente, educativo e ATA.
Agli istituti secondari di II grado viene attribuita una quota aggiuntiva:
- € 339,26 per ciascun docente in organico dell’autonomia destinata alla retribuzione dei docenti che svolgono attività aggiuntive di recupero in favore degli alunni con debiti formativi.
Ai convitti e agli educandati viene attribuita una quota aggiuntiva:
- € 1194,88 per ciascun posto di personale educativo;
- € 319,21 per ciascun posto di personale ATA ed educativo in organico di diritto per i turni festivi e notturni.
B – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (comma 4, lett. b)
Ad ogni singola scuola di istruzione secondaria spettano per l’avviamento alla pratica sportiva:
- € 86,03 per numero di classi in organico di diritto.
C – FUNZIONI STRUMENTALI ALL’OFFERTA FORMATIVA (comma 4 lettera c);
Ad ogni scuola è attribuita:
- una quota fissa di € 1.414,99
- una quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa di € 625,62
- una ulteriore quota per la dimensione della scuola pari a € 36,61 per ciascun docente in organico dell’autonomia inclusi i docenti di sostegno
Le complessità organizzative comprendono:
- istituti comprensivi
- istituti di istruzione secondaria di II grado
- sezioni carcerarie
- sezioni ospedaliere
- CTP
- corsi serali
- convitti ed educandati
D – INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA (comma 4, lett. d)
Ad ogni scuola spettano:
- € 161,00 per ciascun posto in organico di diritto di detto personale compresi i posti ex COCOCO (sono esclusi i DSGA ed i posti accantonati)
E – AREE A RISCHIO (c. 4, lett. e)
La quota complessiva è di € 16.870.000,00 così ripartita:
- € 16.470.000,00 è distribuito tra le istituzioni scolastiche (escluso i CPIA) sulla base degli indicatori relativi alla dispersione scolastica e alla presenza degli alunni stranieri;
- € 400.000,00 è ripartito tra i CPIA.
F – ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI (comma 4, lett. f)
Ad ogni singola scuola dell’infanzia e primaria spettano:
- € 27,02 x il numero dei docenti in organico dell’autonomia
Ad ogni singola scuola di istruzione secondaria spettano:
- € 48,39 x il numero dei docenti in organico dell’autonomia
G – VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE (comma 4, lett. g)
Ad ogni scuola spettano:
- € 148,57* per ogni docente in organico dell’autonomia finanziata con l’80% delle risorse
- Una quota aggiuntiva, calcolata sul 20 % delle risorse per complessivi € 28.560.000, ripartita sulla base dei seguenti fattori:
- Percentuale di alunni con disabilità;
- Percentuale di alunni stranieri;
- Numero medio di alunni per classe
- Percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole
* Le risorse sono destinate a tutto il personale docente in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Art. 40 del CCNL 2016-2018 – Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
1 – A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:
a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007.
2 – Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di disposizioni di legge:
a) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.
3 – Al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente di cui all’art. 38, il Fondo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto stabilmente, per l’anno 2018 di 80,00 milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro, anche a valere sulle disponibilità dell’art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per il 2019 e 40 milioni a regime.
4 – Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;
b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;
h) le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.
5 – Il fondo di cui al presente articolo è ripartito tra le diverse finalità di cui al comma 4, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art. 22, nei limiti e con le specificazioni di seguito indicate:
a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo;
b) un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;
c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in misura pari alle risorse residue dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3;
d) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.
6 – Il contratto collettivo di cui al comma 5 è stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.
7 – Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresì, i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di punti di erogazione del servizio;
b) dotazione organica;
c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b);
d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.