Riconoscimento per il personale ATA valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie anche in caso di omissioni contributive – possibilità di azione, anche in forma collettiva, dinanzi al Giudice del Lavoro per ottenere la valutazione del servizio prestato anche in caso di omissioni contributive. (Comunicato UL prot. n. 14 dell’8/01/2020).
Si va consolidando l’orientamento giurisprudenziale di riconoscimento per il personale ATA della valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie anche laddove ci sono omissioni contributive.
Alcune fonti richiedono, infatti, come requisito fondamentale ai fini della valutazione del servizio, l’assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale; tuttavia, alcuni Dirigenti Scolastici – previa verifica dell’omesso versamento dei contributi per il periodo di riferimento – provvedono a rettificare in autotutela il punteggio del lavoratore con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato e declaratoria di invalidità del servizio prestato.
Ci sono, invece, numerose sentenze favorevoli che hanno ritenuto illegittime le suddette condotte, statuendo che ai fini della valutazione del servizio l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio (Tribunale di Teramo, ordinanza del 26.02.2019; Tribunale di Treviso – n. 89/2019).
Pertanto, al fine di tutelare gli interessi del personale ATA in servizio nelle scuole paritarie in qualsiasi profilo, le Segreterie Provinciali organizzano un’azione, anche in forma collettiva, dinanzi al Giudice del Lavoro competente territorialmente per ottenere la valutazione del servizio prestato anche in caso di omissioni contributive.
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