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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Decreto “Cura Italia”

Sulla GU n. 70 del 17 marzo è stato pubblicato il decreto-legge n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto rende ordinaria la modalità di lavoro agile in tutte le pubbliche amministrazioni e, quindi, anche nella scuola. Inoltre contiene norme che riguardano anche la continuità del servizio scolastico.  

Elenco degli articoli:

24 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Incremento dei giorni di permesso retribuito coperto da retribuzione figurativa, previsti dall’art. 33 comma 3 della legge 104/92, di ulteriori 12 giorni fruibili nei mesi di marzo e aprile: quindi ai lavoratori che ne hanno diritto sarà possibile fruire dei tre giorni per ciascun mese e in aggiunta di altri 12 giorni da distribuire su quello che resta di marzo e aprile 2020.

 

25 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico

Estende al pubblico impiego la norma di cui all’art. 23, destinata ai lavoratori privati e permette ai genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del pubblico impiego, a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al termine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (disposta dal DPCM 4 marzo 2020 e attualmente prevista fino al 3 aprile ai sensi dell’art. 2 del DPCM 9 marzo 2020), di fruire alternativamente, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni in totale, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo con il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione; gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo sopradetto con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

 

La fruizione di tale congedo è subordinata alla condizione che l’altro genitore NON sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o NON sia disoccupato o non lavoratore.

 

Il limite dell’età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

 

I genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che l’altro genitore NON sia  beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività̀ lavorativa o sia non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività̀ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità̀ né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Gli eventuali periodi di congedo parentale, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità̀ e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

 

39 – Disposizioni in materia di lavoro agile

È riconosciuto, fino al 30 aprile 2020, il diritto dei lavoratori dipendenti disabili in condizioni di gravità o dei lavoratori che assistono un disabile in condizioni di gravità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

 

 

42 comma 2 – Disposizioni INAIL

In caso di accertata infezione da COVID 19 collegata all’attività lavorativa certificata dal medico, l’INAIL assicura la relativa tutela dell’infortunato; le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

 

 77 – Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici

Le istituzioni scolastiche, sulla base di un DM che definirà i criteri e i parametri per l’assegnazione, saranno destinatarie di risorse finalizzate a dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali e di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti.

 

87 – Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

Nelle pubbliche amministrazioni – e quindi anche nelle istituzioni scolastiche – il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa:

  1. a) la presenza del personale negli uffici è limitata e finalizzata ad assicurare esclusivamente le attività che il dirigente ritiene indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
  2. b) la prestazione lavorativa può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, nel qual caso il dirigente scolastico non è più responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti stessi.

 

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, cioè quelle maturate nell’anno scolastico 2018/19 da fruire entro il 30 aprile, del congedo (solo su istanza del lavoratore), della banca ore (cioè le ore di riposo compensativo delle ore di straordinario alla data odierna), della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

 

Esperite tali possibilità, il personale dipendente può essere esentato dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

 

Le procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego sono sospese per sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi fino alla metà di giugno).

 

88 – Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

Le scuole che si trovano nella situazione sopradescritta devono presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL istanza di rimborso al venditore, che emette un buono da utilizzare entro un anno dall’emissione.

 

103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

È prorogata al 15 giugno 2020 la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni… in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile.

Fino al 15 aprile sono sospesi anche i termini dei procedimenti disciplinari del personale, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data.

 

120 – Piattaforme per la didattica a distanza

Vengono stanziati finanziamenti (85 milioni per il 2020) perché le scuole possano dotarsi di piattaforme per la formazione a distanza, per dare strumenti in comodato d’uso agli studenti meno abbienti che non ne siano provvisti e per la formazione dei docenti. Per assicurare la funzionalità della strumentazione informatica necessaria per la didattica a distanza nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, viene prevista la sottoscrizione di contratti fino al termine dell’attività didattica con assistenti tecnici (fino a un totale di 1000 unità). Il Ministero, con un proprio decreto, assegnerà alle scuole i fondi e determinerà la ripartizione del personale da assumere ed è autorizzato ad anticipare alle scuole le somme necessarie per attuare le misure previste.

 

 

 

121 – Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari

Vengono assegnate risorse alle scuole per garantire la continuità del servizio ai docenti titolari di contratti di supplenza breve nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza.