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Trattenimento in servizio docenti dopo i 67 anni: la sentenza del tribunale di Padova 2017

L’ordinanza del tribunale di Padova n.-5093-2017-del-09.08.17 apre all’ipotesi di trattenimento in servizio per chi al compimento dei 71 anni non raggiunge i 20 anni di contributi. Pubblichiamo integralmente un messaggio ricevuto da un nostro lettore in merito al trattenimento in servizio degli insegnanti e alla relativa sentenza del tribunale di Padova del 2017.

da Orizzonte Scuola 23 Mag 2020 – Patrizia Del Pidio

Buongiorno,

finalmente il Tribunale di Padova sez. Lavoro con la sentenza n°5093/2017 del 9 agosto 2017, ha fatto chiarezza sul diritto al trattenimento in servizio oltre l’età ordinamentale per tutti i docenti che al conseguimento dei 67 anni di età non posseggono 20 anni di contribuzione effettiva. Il giudice competente ha espressamente definito costituzionalmente illegittimo non consentire al docente la prosecuzione del lavoro al fine di raggiungere il primo diritto a pensione da dipendente pubblico, entro e non oltre il 70 esimo anno di età (dal 2020 l’età sarà di 71 anni per l’adeguamento alla speranza di vita) indipendentemente se a quell’età si raggiungono o meno i 20 anni di contributi, infatti la legge Fornero disciplina la pensione si vecchiaia contributiva (oltre alla pensione di vecchiaia ordinaria) ovvero la possibilità di accedere a pensione all’età di 71 anni dal 2020 con almeno 5 anni di contributi effettivi. Quindi è palese la necessità ed il diritto costituzionale del docente PROSEGUIRE l’insegnamento al fine di ottenere il diritto a pensione anche senza raggiungere i 20 anni di contributi minimi, per evitare alcuna interruzione tra stipendio e pensione (costituzionalmente illegittimo per un pubblico dipendente).

Con la preghiera che questo articolo venga pubblicato dalla vostra redazione per fare chiarezza su questa delicata questione.

Cordialmente

La sentenza

 Tribunale-di-Padova-Ordinanza-n.-5093-2017-del-09.08.17