Il Ministero il 7 agosto ha emanato il Decreto Interministeriale n.90 riguardante le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità. Il Decreto modifica l’articolo 4 del Decreto MIUR 8 febbraio 2019, n. 92 trasformando di fatto la prova “preliminare” in prova “preselettiva”: questo significa che il punteggio del test preselettivo non verrà computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.
In seguito alla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 2, comma 08, ai sensi del quale a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14,della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte” il Ministero ha pubblicato il Decreto interministeriale, firmato dai Ministri Azzolina e Manfredi, con cui si modificano alcuni punti fondamentali del dm n. 92 dell’08 febbraio 2019.
Sul decreto non verrà acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in quanto è meramente attuativo delle previsioni di cui al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, e in particolare dell’articolo 2, comma 08;
Le novità
1 – L’articolo 4 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 è così modificato:
2. Al comma 2, la parola “preliminare” è sostituita dalla seguente : “preselettivo”.
3 – Al comma 3, dopo le parole “ultimo degli ammessi” sono aggiunte le seguenti: “Il punteggio del test preselettivo di cui al comma 2 non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso”.
4 – Dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
“3-bis. Accedono direttamente alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M. Sostegno”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
“4-bis. La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del “D.M. Sostegno”, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole.
In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.”
6. Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
“5-bis. I soggetti di cui al comma 3-bis possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado”.
Università riapriranno i bandi
Gli Atenei riapriranno i termini dei bandi per un periodo non inferiore a quattordici giorni.
Le date di svolgimento della preselettiva
- 22 settembre 2020 prove scuola infanzia;
- 24 settembre 2020 prove scuola primaria;
- 29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado;
- 1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado.
I corsi si concluderanno entro il 16 luglio 2021.
Le prove
Ricordiamo che per accedere al corso, gli aspiranti dovranno superare tre prove:
- test preselettivo (tranne i docenti esonerati sulla base del servizio)
- prova scritta
- prova orale
Requisiti di accesso completi
- abilitazione specifica per la classe di concorso oppure
- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica, oppure titolo equipollente ed equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
- gli ITP insegnanti tecnico pratici accedono con il solo diploma.
laurea + tre anni di servizio non è più requisito di accesso, era un requisito transitorio per l’a.a. 2018/19
N.B. La laurea deve avere tutti gli esami o CFU eventualmente richiesti dal Miur per accedere ad una delle classi di concorso dell’ordine di scuola richiesto.
La laurea permette l’accesso ai percorsi di scuola secondaria di I e II grado.
da OrizzonteScuola 13 agosto 2020