Il Ministero dell’istruzione per le vie brevi ha fatto sapere che anche per i contratti stipulati dal personale ATA sui posti Covid ex art.231bis D.L. 34/2020 sarà eliminata la clausola risolutiva. Infatti la risoluzione anticipata del contratto senza indennizzo in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, originariamente prevista, è stata cancellata in sede di conversione in legge del D.L. 104/2020. Tutto il personale, pertanto, non è più licenziabile in caso di sospensione delle lezioni in presenza.
Post Views: 475