Come si sa, il DPCM 3 novembre ha sospeso i concorsi pubblici (art. 1, comma 9, lett. z) limitatamente alle prove scritte (è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private) salvando le procedure che si stanno concludendo con le prove orali. In questo modo è stato salvato il concorso per DSGA che in diverse regioni è arrivato alla definizione della graduatoria di merito finale con le prime nomine dei vincitori.
Molti candidati (e anche le scuole prive da anni di un DSGA titolare) si stanno chiedendo se saranno possibili nomine in ruolo dei vincitori anche in corso d’anno.
Normalmente per i concorsi dei docenti questo non avviene per evitare l’interruzione della continuità di servizio del supplente nominato (o del docente di ruolo in assegnazione provvisoria o in utilizzo) su posto vacante.
Per i vincitori del concorso DSGA il problema non si pone, perché sul posto vacante non opera un supplente, bensì un assistente della scuola con incarico di facente funzione o un DSGA di altra istituzione scolastica con incarico di reggenza.
Si può, quindi nominare un nuovo DSGA vincitore in qualsiasi momento dell’anno? No.
Il limite temporale lo ha fissato il decreto legge agosto n. 104 che, in proposito, ha disposto (art. 32ter): “Nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l’approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l’anno scolastico 2020/2021″.
Per le graduatorie di merito approvate, dunque, dopo la fine dell’anno, le nomine in ruolo potranno avvenire soltanto dal 1° settembre 2021.
TUTTOSCUOLA 10 novembre 2020