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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Docente non rispetta orario servizio, condannato anche il Dirigente perché non verifica. La responsabilità è condivisa

Sono diverse le sentenze della Corte dei Conti che trattano questioni delicate riguardanti possibili danni erariali cagionati all’amministrazione scolastica. La casistica è plurima e spesso si risolve in condanne anche pesanti per i lavoratori. Nel caso in questione si tratta di un caso dove è emersa nella prima fase del giudizio una responsabilità solidale tra una docente ed una dirigente.

Il fatto

Con atto di citazione il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio una docente inidonea e un dirigente per sentirle condannare al pagamento di un risarcimento danni in favore del Ministero dell’Istruzione. L’indagine è stata avviata in seguito ad un esposto riguardante l’omesso rispetto dell’orario di servizio da parte di personale in servizio presso la biblioteca dell’Istituto Statale della scuola dove la docente era impiegata. Dalle indagini come si legge negli atti, sarebbe emerso che presso la suddetta biblioteca prestava servizio soltanto la docente che era stata dichiarata permanentemente inidonea alla funzione docente con un orario di 36 ore settimanali. Veniva contestato il mancato pieno rispetto delle 36 ore settimanali.

I docenti inidonei devono rispettare le 36 ore

“Innanzitutto, è pacifico che l’orario che la docente doveva rispettare, ai sensi dell’art. 8 CCNL 25.6.2008, era di 36 ore settimanali e che non le era stato assegnato il badge marcatempo in quanto l’orario di servizio era attestato tramite un registro cartaceo, custodito in biblioteca, ove avrebbe dovuto apporre la forma con l’orario di entrata e di uscita, per un accordo verbale con i dirigenti scolastici che si erano succeduti e di cui erano tutti a conoscenza”.

Il mancato rispetto dell’orario di lavoro è inadempimento contrattuale

“La condotta illecita, consapevole e volontaria, è connotata dal dolo civile contrattuale, quale inadempimento volontario dell’obbligazione contrattuale, caratterizzato dalla previsione coscienza dell’evento dannoso (sez. I app., 4.12.2015 n. 594)”.

Risponde in solido il dirigente scolastico se non verifica il rispetto dell’orario dei docenti

Rilevano i giudici che “al dirigente scolastico competono obblighi organizzativi di amministrazione e controllo sull’attività degli operatori scolastici. Nel corso dell’audizione del la convenuta ha ammesso di non aver mai svolto alcun controllo dei registri delle presenze della docente (…) Non vi è dubbio, quindi, che la condotta della convenuta sia improntata a grave colpa, per la superficialità e la negligenza con cui ha, di fatto, consentito alla docente, di autoridursi l’orario di lavoro, omettendo il doveroso controllo. Se la dirigente avesse eseguito il mero e semplice controllo dei registri delle presenze avrebbe agevolmente scoperto la condotta illecita della docente ed il danno non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in misura ridotta. La convenuta deve, quindi, rispondere del danno in via sussidiaria. Il danno è costituito dalle retribuzioni corrisposte dall’Amministrazione scolastica in assenza della controprestazione lavorativa, e relativi oneri riflessi”.

OrizzonteScuola – Marco Barone – 16 novembre 2020