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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Nota ministeriale di supporto alle scuole

Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso la nota 491 del 6 aprile 2021 in seguito all’emanazione del D.L.44/2020. Essa fornisce alcune note di supporto riguardanti le aperture delle singole scuole. Vi è comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o per mantenere la relazione educativa che realizzi effettiva inclusione degli alunni con disabilità e BES,Nel periodo dal 7 aprile al 30 aprile:

  • le scuole dell’infanzia, primarie e prima classe della scuola secondaria di I grado assicureranno le lezioni in presenza (anche se in zona rossa). Tale disposizione può essere derogata, secondo quanto stabilito dall’art.2 comma 1, da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni o delle P.A. di Trento e Bolzano e dei sindaci “solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamento alto elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio
  • nelle classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado delle zone gialle e arancioni le lezioni si svolgono integralmente in presenza. Nelle zone rosse esclusivamente in modalità a distanza
  • le scuole secondarie di II grado delle zone gialle e arancioni adottano forme flessibili nell’organizzazione delle attività didattiche garantendo l’attività in presenza ad almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione scolastica. Nelle zone rosse le attività didattiche si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

 

Gazzetta Ufficiale nr.79 – 01 aprile 2021 

Art. 2.
Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione
del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.