Non è sempre vero che scuola e docenti rispondono dei danni che gli alunni subiscono durante l’orario scolastico. Ciò che conta è in ogni caso la migliore organizzazione possibile di docenti e collaboratori scolastici al fine di scongiurare incidenti e ferite degli alunni e naturalmente la corretta osservanza della pianificazione da parte del personale scolastico tutto. Su questi presupposti con recente sentenza del 14 aprile scorso il Tribunale di Aosta ha ritenuto non responsabile il personale scolastico per l’incidente di un alunno durante l’intervallo.
Il giudice su tutto ha messo in evidenza il piano organizzativo di vigilanza disposto dall’istituto, la sua fedele osservanza da parte dei docenti, la velocità e oggettiva imprevedibilità dell’incidente occorso al bambino.
La “presunzione” di responsabilità della scuola
Per superare la presunzione di responsabilità che grava sulla scuola per i danni subiti dall’allievo in orario scolastico, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stata in grado di spiegare nel singolo evento un intervento correttivo o repressivo sugli alunni coinvolti. È necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di pericoli e conseguenti danni ai bambini. Tutto ciò commisurato all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi.
L’organizzazione del personale durante l’intervallo e l’accesso al bagno
La presenza di personale addetto alla sorveglianza degli allievi durante l’intervallo deve essere accompagnata da una specifica organizzazione finalizzata a regolamentare l’accesso dei bambini al bagno in maniera tale che sia sempre consentito il controllo da parte degli insegnanti.
In occasione dell’intervallo gli insegnanti si posizionano in vari punti del cortile o area dove si trovano i bambini per meglio controllarli. Un’insegnante si posiziona sempre sulla porta di ingresso per controllare i bambini che vanno al bagno.
In particolare i bambini devono poter andare in bagno chiedendo prima il permesso agli insegnanti. Anche se i bambini non vengono accompagnati al bagno, un’insegnante deve controllare da lontano che il bimbo arrivi al bagno senza farsi male. Se in bagno c’è già un bambino, può essere consentito ad un altro bambino che ne faccia richiesta di andare in bagno ma solo qualora lo stesso rappresenti un’urgenza impellente.
Caso fortuito e rapidità degli eventi
In un contesto ben organizzato e pianificato non sono ravvisabili profili di colpa in capo a docenti, collaboratori e scuola, soprattutto se l’incidente ad un alunno sia dovuto all’azione involontaria del suo compagno. In tali circostanze dunque, il caso fortuito, imprevedibile e come nel caso di specie rapidissimo (lo scivolone di un alunno sulla porta del bagno finita sul viso del compagno) non ricade sulla scuola né sul suo personale.
di Pietro Alessio Palumbo – 18 maggio 2021