Spesso uno degli aspetti che viene contestato in alcune casistiche in merito ai procedimenti disciplinari è la non pubblicazione, diffusione del codice disciplinare. Va osservato comunque che il codice disciplinare presente sul sito istituzionale del MIUR, degli Uffici Scolastici Regionali e di ogni singolo istituto di istruzione, la cui pubblicazione di norma sostituisce ex lege (art. 55 comma 2 D. Lg.vo n. 165/2001 modificato) l’affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Il fatto
Un lavoratore della scuola veniva licenziato in ragione di alcuni giorni di assenza ingiustificata e per l’uso di certificati medici reputati contraffatti. Il lavoratore tramite il proprio legale deduceva l’omessa valutazione del fatto: che l’addebito era stato contestato dopo oltre un mese dalla sua scoperta e che il licenziamento seguiva a distanza di circa quattro mesi dalla contestazione; che il MIUR non aveva fornito la prova della sua rituale convocazione e non aveva contestato tale specifica doglianza del ricorso introduttivo; che era necessaria la affissione del codice disciplinare, non essendo stata dimostrata la commissione di un fatto costituente reato; che la documentazione era tardiva e che nel primo grado il MIUR non aveva partecipato alle udienze neppure quando il Tribunale aveva disposto la comparizione delle parti. La Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 10-12-2019) 08-06-2020, n. 10855 lo respingeva il ricorso. All’interno della sentenza affronta anche la questione del codice disciplinare che può essere di comune interesse.
Non è necessaria l’affissione del codice disciplinare se il comportamento assunto dal lavoratore è grave
“Nella parte in cui si assume la necessità della affissione del codice disciplinare la inammissibilità del motivo va dichiarata ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1. La decisione della Corte territoriale è infatti conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che anche nel pubblico impiego contrattualizzato non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare (prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 55) in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perchè contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale (Cassazione civile sez. lav., 07/11/2019, n. 28741); nella fattispecie di causa la condotta del lavoratore, a prescindere dalla sua astratta rilevanza penale, configura un condotta contraria ai doveri fondamentali del lavorare, costituenti il cd. minimo etico”.
da OrizzonteScuola – 6 giugno 2021