Con sentenza depositata giovedì 17 giugno, il Consiglio di Stato ha chiuso forse anche l’ultima possibilità di un esito positivo del contenzioso che dal 2014 vede come protagonisti i diplomati magistrale.
Le pronunce dell’Adunanza Plenaria e della Cassazione
Richiamando le ormai note decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 e n. 4 e 5 del 2019 (da ultimo confermate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3830/2021), i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito la non idoneità del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 a consentire l’accesso alle graduatorie ad esaurimento.
I principi di diritto
Il Consiglio di Stato ha ripreso i seguenti principi di diritto già enunciati in precedenti sentenze:
a) non può giovare l’intervenuto annullamento del D.M. 235/2014 ad opera della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 e di altre sei successive, in quanto tali decisioni non hanno prodotto effetti di carattere generale;
b) i successivi decreti di aggiornamento delle Gae non sono quindi nulli, perché le sentenze del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 non hanno efficacia generale;
c) il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via “strumentale”, nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione e quindi non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Irrilevante l’immissione in ruolo dei docenti inseriti con riserva nelle Gae
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto irrilevante la circostanza che molti docenti siano stati immessi in ruolo, anche senza alcuna clausola di riserva nei contratti, in quanto in questo caso l’amministrazione si sarebbe determinata in mera esecuzione delle ordinanze cautelari emesse nei giudizi pendenti
In esecuzione dei provvedimenti cautelari, l’amministrazione si è infatti limitata a dar corso al normale iter riservato ai docenti inseriti nelle Gae (tra cui anche quelli inseriti in forza di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo); inserimento evidentemente destinato ad essere travolto dal definitivo venir meno di tale presupposto a seguito della sentenza di merito, che ha disconosciuto la pretesa all’inserimento in dette graduatorie.
L’inserimento in Gae è presupposto imprescindibile per le immissioni in ruolo
I contratti a tempo indeterminato stipulati trovano quindi il loro imprescindibile e necessario antecedente logico nell’ordinanza cautelare emessa a favore dei ricorrenti che ne ha comportato l’inserimento in Gae; inserimento che era temporaneo, dettato dalle esigenze cautelari dei ricorrenti, e destinato ad essere travolto dal successivo giudizio di merito.
Non resta da vedere cosa ne pensano i giudici del lavoro in ordine alla risoluzione dei contratti a tempo indeterminato in applicazione del DL 87/2018.
Orizzontescuola – 27/2/2019 redazione
E’ arrivato l’esito dell’Adunanza Plenaria del consiglio di Stato ed è negativa per i diplomati magistrale.
La sentenza afferma
- Alla luce delle considerazioni che precedono l’Adunanza plenaria enuncia i seguenti principi di diritto:
- L’art. 26, comma 6, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e l’art. 4, decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, ad ottenere l’inserimento nelle GAE, atteso che le GAE continuano a costituire canale di accesso per la copertura dei posti vacanti del personale docente ed educativo nelle scuole primarie e dell’infanzia.
- Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con effetti ultra partessono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l’indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l’esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizione dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Per tali ragioni deve escludersi che l’indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio.
- L’annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), nella parte in cui non consentono ai diplomati magistrali l’inserimento in graduatoria, produce un effetto non propriamente caducante (stante l’assenza nel d.m. di alcuna previsione, suscettibile di essere caducata, diretta a disciplinare l’accesso in graduatoria da parte di chi non sia già inserito), ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all’inserimento e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescinderedalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti.
- Ai diplomati magistrali che non abbiano presentato tempestivamente domanda per l’inserimento nelle GAE o che non abbiano tempestivamente impugnato l’atto con cui la loro domanda è stata respinta, è preclusa l’impugnazione dei decreti ministeriali che si limitano a prevedere i criteri per l’aggiornamento delle GAE, atteso che detti decreti di aggiornamento non producono alcun effetto lesivo nei loro confronti, né è possibile individuare in essi la fonte (o la rinnovazione) dell’effetto lesivo consistente nell’esclusione dalle graduatorie.
- Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell’atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quodi decorrenza del termine decadenziale, l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente “esaurimento” del relativo rapporto giuridico.
- Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- L’istituto del c.d. prospective overruling(che limita la retroattività dell’interpretazione giurisprudenziale) non può invocarsi per giustificare la perdurante applicazione di un orientamento interpretativo non espressione di un diritto vivente, perché sviluppatosi in un arco temporale di pochi mesi e perché fondato su premesse processuali e conclusioni sostanziali che presentano profili di contrarietà a consolidati indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, specie quando l’irretroattività della nuova esegesi avrebbe l’effetto di sacrificare la legittima aspettativa di un’amplia platea di soggetti controinteressati, producendo così effetti in danno degli stessi. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per modulare in maniera non retroattiva l’efficacia temporale dei principi di diritto enunciati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017
Diplomati magistrali fuori dalle GAE: la pietra tombale del Consiglio di Stato
Tuttoscuola – 04 marzo 2019
La sentenza con cui il Consiglio di Stato ha confermato nei giorni scorsi l’esclusione dei vecchi diplomati magistrali dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) si può ritenere la pietra tombale sulla rivendicazione sostenuta da alcuni anni da parte di decine di migliaia di insegnanti e dai sindacati della scuola. Conviene puntare sulla preparazione al concorso straordinario, come approfondiamo sotto.
L’Adunanza plenaria del Consiglio ha confermato che “il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo”.
La nuova sentenza, nel confermare definitivamente l’esclusione dei diplomati magistrali non laureati dalle GAE, preclude per loro la possibilità di accedere ai ruoli di scuola dell’infanzia e di scuola primaria tramite graduatoria, obbligandoli a passare dai concorsi per essere assunti definitivamente nelle scuole statali.
Di fronte alla sentenza vi sono stati esponenti politici, come, ad esempio, l’on. Bond di Forza Italia che, facendo proprie le dichiarazioni dell’assessore regionale del Veneto Elena Donazzan, hanno rivendicato soluzioni politiche dell’intricata vicenda.
Il ministro Bussetti ha implicitamente risposto a quella rivendicazione, ricordando che la decisione del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali “conferma la bontà e la lungimiranza delle decisioni
prese dal Governo e dalla maggioranza con il Decreto Legge Dignità a tutela di questi lavoratori”.
“Grazie alle norme varate – ha osservato Bussetti – il personale infatti è stato messo nelle condizioni di partecipare a un concorso semplificato che consentirà agli interessati di accedere all’immissione in ruolo”.
Le soluzioni politiche, dunque, ci sono state. Sono infatti già avviate le procedure del concorso straordinario non selettivo che dovrebbe immettere in ruolo circa 48 mila diplomati magistrali che hanno svolto una certa quantità di servizio.
È imminente anche il varo di un concorso ordinario aperto anche a tutti i vecchi diplomati magistrali.
Nessuna scorciatoia, dunque, ma un’opportunità che non escluderà nessuno.
Basterà per portare serenità tra le migliaia di diplomati magistrali, delusi, ancora una volta dal no del Consiglio di Stato?
Maestri, ora i licenziamenti
da ItaliaOggi – 6/3/2019 – Marco Nobilio
L’Adunanza plenaria del Consiglio di stato ha vanificato definitivamente le aspettative dei 6.669 docenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, che erano stati immessi in ruolo per effetto di pronunce cautelari. Secondo i giudici di palazzo Spada, «il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002», si legge nelle sentenze 4 e 5 pubblicate il 25 febbraio scorso, «non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo».
Il provvedimento riguarda 1.030 nella scuola dell’infanzia e 5.639 nella scuola primaria: circa i 2/3 delle assunzioni sono state effettuate prima del 2017/2018, in prevalenza nel 2016/2017 e 1/3 riguarda docenti immessi in ruolo nell’anno in corso. Va detto subito che coloro che sono stati immessi con sentenze passate in giudicato (tra i quali non rientrano i 6.669) oppure siano stati immessi in ruolo perché nel frattempo hanno vinto un concorso, non subiranno alcun danno dagli effetti della sentenza.
Il problema riguarda, invece, i docenti che erano rimasti in bilico oppure erano risultati destinatari di sentenze di merito sfavorevoli e che, in applicazione del decreto dignità, erano stati riassunti con supplenze fino al 30 giugno. Palazzo Spada, peraltro, si era già pronunciato nel senso della impossibilità dell’inserimento nelle graduatorie esaurimento dei diplomati magistrali. E quindi sulla conseguente impossibilità di consentire a questi insegnanti di essere assunti a tempo indeterminato senza superare un concorso. La VI sezione del Consiglio di stato, però, aveva riacceso le speranze di questi docenti, chiedendo all’Adunanza plenaria di pronunciarsi nuovamente sulla questione. Anche alla luce delle norme emanate successivamente con il decreto dignità.
Ma l’Adunanza plenaria non ha modificato la sua posizione, interpretando il decreto in senso preclusivo del diritto ad essere immessi in ruolo: «L’art. 1-quinques del dl n. 87 del 2018», spiegano i giudici, «non ha affatto riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento, inserendosi, quindi, nel solco del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2017 e confermandone la correttezza».
La sentenza della plenaria pone in luce la necessità di rivedere anche l’orientamento assunto dallo stesso Consiglio di stato sugli effetti delle pronunce cautelari. I giudici di palazzo Spada, infatti, sono costanti nel ritenere che gli effetti delle pronunce di accoglimento dei ricorsi cautelari debbano necessariamente avere concreti effetti immediati. Pertanto, mentre prima di questo orientamento i precari che vincevano i ricorsi cautelari venivano semplicemente inseriti nelle graduatorie per le assunzioni con riserva, adesso tale inserimento comporta anche l’obbligo di assumerli scorrendo le graduatorie. Nei contratti, però, viene inserita una clausola risolutiva espressa, che prevede espressamente il licenziamento qualora nella fase di merito il docente interessato perda la causa.
Il nuovo orientamento ha determinato un forte incremento del contenzioso seriale, con forti aggravi per l’erario. E a ciò va aggiunto anche il problema dello scavalcamento in graduatoria di docenti inseriti a pieno titolo nelle stesse graduatorie. Che talvolta hanno dovuto attendere l’anno successivo per ottenere l’immissione in ruolo.
Salve le sentenze passate in giudicato, la pronuncia dell’Adunanza avrà effetti diretti sui giudizi ancora in corso. Perché la funzione di tale organo è quella di orientare la giurisprudenza (cosiddetta funzione nomofilattica). Quanto alla distribuzione geografica dei docenti licenziati o da licenziare, è il Nord che presenta la maggiore concentrazione. Perché in quest’area del paese le graduatorie a esaurimento sono spesso già esaurite.
Nel Settentrione, infatti, sono stati immessi in ruolo per effetto di pronunce cautelari 499 docenti di scuola dell’infanzia e 4.970 docenti di scuola primaria, per un totale di 5.469 immissioni in ruolo da annullare: l’82% del totale. Al centro le immissioni in ruolo nell’infanzia sono state 362 e nella primaria 492 per un totale di 854 assunti a tempo indeterminato, sempre con clausola risolutiva: il 12,8% del totale. Fanalino di coda il Sud, dove le graduatorie recano ancora in gran parte precari storici con molti punti. Nel meridione, infatti, le immissioni nell’infanzia sono state 169 e nella primaria 177, in tutto 346: il 5,2% del totale. Per avere un’idea del fenomeno basti pensare che in Lombardia nella scuola primaria sono state effettuate 2.434 immissioni in ruolo con condizione risolutiva e in Sicilia soltanto una.