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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Dagli infortuni alle lesioni, le sentenze della Cassazione

L’infortunio – Docente cade su pavimento antiscivolo da ripristinare

Il dirigente scolastico risponde in sede penale del reato di lesioni colpose per l’infortunio dell’insegnante caduta al termine di un’assemblea di classe. Sul dirigente incombe infatti l’onere di ripristinare la pavimentazione antiscivolo all’interno della scuola.

Non vale a escludere la responsabilità del dirigente neppure l’accordo transattivo intercorso tra l’insegnante e la compagnia di assicurazioni della scuola. Il risarcimento dei danni ha poi effetto soltanto tra le parti, scuola e insegnante, e non può avere conseguenze del tutto liberatorie per il preside.

Corte di cassazione, sentenza 3335 del 23 gennaio 2017

Le lesioni

Alunno si fa male spostando la porta di pallamano

Il preside della scuola elementare risponde penalmente delle lesioni riportate da un alunno per aver spostato la porta di pallamano non ancorata nella propria sede all’interno della palestra durante le lezioni di educazione fisica. In questo caso, il reato di lesioni colpose è procedibile d’ufficio, secondo l’articolo 590 comma 3 del Codice penale, dovendosi ritenere commesso con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto, anche se i genitori dell’alunno non sporgono querela, il procedimento penale verrà instaurato.

Corte di cassazione, sentenza 11360 del 10 novembre 2005

Gli impianti

Al Comune le verifiche antincendio e idriche

Spetta al dirigente responsabile dell’area tecnica del Comune verificare periodicamente la funzionalità dell’impianto antincendio e idrico della scuola pubblica di propria competenza. È il proprietario dell’immobile che risponde, infatti, anche penalmente, in base all’articolo 46 del decreto legislativo 81/2008, della mancata adozione delle misure di tipo strutturale e impiantistico e in generale della sicurezza dei locali e degli edifici in uso alle istituzioni scolastiche. È infatti l’ente pubblico il titolare del potere di spesa necessario per adottare le misure. Il dirigente scolastico risponde invece degli adempimenti gestionali e organizzativi ordinari.

Corte di cassazione, sentenza 30143 del 14 aprile 2016

La ferita

Nessun reato se non c’è pericolo per integrità fisica

Non rispondono del reato di abbandono di minore, previsto dall’articolo 591 del Codice penale, le maestre di una scuola materna che omettono di avvisare i genitori e di portare al pronto soccorso una bambina che si era infortunata contro la spalliera scheggiata di una sedia, limitandosi a tamponare la ferita. In questo caso, infatti, manca la condizione di effettivo pericolo per l’integrità fisica della minore e il reato
non sussiste.

Corte di cassazione, sentenza 24849 del 21 giugno 2011

 

di Marisa Marraffino

 22 giugno 2021