Milano, via Pisacane 1 – Tel. 02 74.53.34 / 02 73.89.594 – Fax: 02 74.91.129 Mail: lombardia.mi@snals.it

Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

PRIVACY A SCUOLA, PRESENTATA LA RELAZIONE DEL GARANTE

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha presentato il 2 luglio la Relazione sull’attività svolta nel 2020. Come sempre, un paragrafo del documento è dedicato al settore istruzione. Il Garante spiega che particolarmente intensa è stata, lo scorso anno, l’interlocuzione con il Ministero dell’istruzione, le istituzioni scolastiche e con altri soggetti pubblici nel corso di incontri e contatti volti a fornire chiarimenti e indicazioni in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche e soprattutto alla luce delle diverse iniziative assunte per assicurare la prosecuzione delle attività didattiche e formative nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Privacy e didattica a distanza

In particolare, a partire dalle prime settimane dell’emergenza sanitaria, numerosi sono stati i reclami, le segnalazioni e i quesiti riguardanti diversi profili relativi alla protezione dei dati personali sollevati dal crescente ricorso alle piattaforme per l’attività didattica a distanza resosi necessario a seguito dalla sospensione delle attività scolastiche.

Con un primo intervento del 26 marzo 2020, è stato chiarito che scuole e università non devono richiedere a personale scolastico, studenti e genitori il consenso al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento dell’attività didattica a distanza in quanto tale trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente poste in essere. I titolari sono però tenuti, per assicurare la trasparenza e la correttezza del trattamento, a informare gli interessati (con un linguaggio comprensibile anche ai minori) circa le sue caratteristiche essenziali.

Il trattamento di dati effettuato per conto della scuola o dell’università deve essere limitato a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica online e non deve essere effettuato per finalità ulteriori, proprie del fornitore.

FAQ

Con una serie di FAQ successive il Garante ha chiarito poi ulteriori aspetti:

  • le scuole possono trattare i dati personali di insegnanti, alunni e famiglie, anche relativi a categorie particolari, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza;
  • i titolari sono tenuti ad assicurare la trasparenza del trattamento informando, con un linguaggio facilmente comprensibile, gli interessati in merito, in particolare, ai tipi di dati e alle modalità di trattamento degli stessi, ai tempi di conservazione e alle altre operazioni effettuate, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente all’erogazione della didattica a distanza;
  • non spetta agli istituti scolastici ma alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato al fine di attivare le previste misure di profilassi; l’istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie a ricostruire la filiera dei contatti del contagiato e, sotto altro profilo, ad attivare le necessarie misure di sanificazione.

Linee guida sulla DDI

Infine, il Ministero, in collaborazione con il Garante, ha adottato un documento di portata generale concernente la “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali” volto a fornire alle
scuole linee di indirizzo e principi generali per l’implementazione della didattica digitale integrata, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

da La Tecnica della Scuola

di Lara La Gatta