Con un emendamento la platea dei precari che potranno ottenere un incarico a tempo indeterminato viene ulteriormente ampliata.
La modifica non tocca il testo dell’articolo 59 ma introduce due nuovi commi.
Con il comma 9 bis si stabilisce che “in via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti dipartimentali n. 498 del 21 aprile 2020 e n. 499 del 21 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici”.
Sarà possibile partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso; le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021.
L’aspetto che più fa discutere riguarda la disposizione secondo cui “i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva”.
“In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva – si dice ancora – il candidato è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo”.
Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgeranno poi il percorso annuale di formazione iniziale e prova.
L’altra novità dell’emendamento sta nella aggiunta del comma 10 bis secondo cui “i bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti”.
Come si può facilmente comprendere si tratta di novità importanti che consentiranno di assumere altre migliaia di precari: si parla di circa 20-22 mila “beneficiari” ma per capire meglio la questione è meglio attendere il testo della relazione tecnica che dovrà accompagnare il provvedimento al momento della sua presentazione in aula, in programma per la mattinata del 12 luglio.
E’ bene comunque precisare che nessuno dei due emendamenti tocca quanto già previsto dal decreto originario; nulla cambia dunque per i precari di prima fascia con tre anni servizio ai quali l’incarico a tempo determinato assegnato con l’anno scolastico 2021/22 potrebbe essere trasformato in assunzione a tempo indeterminato come già previsto dal quarto comma dell’articolo 59.
da La Tecnica della Scuola