La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 31488 del 03.11.2021) ha confermato la condanna del MIUR a erogare in favore del docente coordinatore provinciale di educazione fisica, il “compenso per ore eccedenti” previsto dal contratto collettivo. Il compenso rivendicato dal docente non è stato ritenuto riconducibile alle erogazioni derivanti dal finanziamento delle attività complementari di educazione fisica (progetti di avviamento alla pratica sportiva) rientranti nei P.O.F. proposti dai singoli istituti.
Differenza tra compenso per ore eccedenti e progetti di avviamento alla pratica sportiva
Nei primi due gradi di giudizio il MIUR è stato condannato a riconoscere ed erogare in favore di un docente coordinatore provinciale di educazione fisica, il “compenso per ore eccedenti” previsto dall’art. 87, c. 3, del CCNL per il personale del comparto scuola per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012. Il compenso rivendicato dal docente, proprio della figura del Coordinatore provinciale, non era stato ritenuto riconducibile, ai sensi dell’art. 30 del CCNL, a quelle erogazioni derivanti dal finanziamento delle attività complementari di educazione fisica (progetti di avviamento alla pratica sportiva) rientranti nei Piani di Offerta Formativa proposti dai singoli istituti, per la cui determinazione è competente la contrattazione collettiva e non risultando, dunque, quel compenso sostituito dalle previsioni dell’accordo nazionale del 18 maggio 2010 relativo ai soli POF.
L’estraneità al POF del compenso per ore eccedenti
Il ricorso del Miur è risultato infondato: la Sezione Lavoro della Cassazione ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici la lettura del CCNL, alla cui stregua, diversamente da quanto previsto per la determinazione delle erogazioni al personale docente connesse al finanziamento dei progetti di avviamento della pratica sportiva nel quadro dei Piani di Offerta Formativa predisposti dai singoli istituti. La definizione del compenso per il coordinatore provinciale di educazione fisica (art. 87, comma 3, del CCNL) è stata confermata estranea ai POF, quindi ritenuta assoggettata alla legislazione e alle norme nazionali e integrative attualmente vigenti all’atto della stipula del CCNL. Formula che non prefigura a riguardo la delega della relativa competenza alla contrattazione collettiva e, pertanto, non ricomprende i successivi accordi sindacali del 18.11.2009 e del 18.5.2010, viceversa invocati dal MIUR come nuove fonti regolative della voce retributiva in questione.
Laura Biarella – 6 novembre 2021 – Orizzontescuola