Il 14 dicembre la Camera ha approvato la legge di conversione del dl 146/2021 che modifica il dlgs 81/2008.
Il dirigente può chiudere parzialmente o totalmente i locali senza incorrere nelle previsioni del codice penale Il Dvr per gli aspetti strutturali e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirle sono di esclusiva competenza dell’amministrazione proprietaria.
Nuove importanti modifiche al D. Lgs. 81/08 che interesseranno il mondo della scuola con l’introduzione di nuove linee guida in merito alla valutazione dei rischi ed alla eventuale sospensione dell’attività didattica, e con una espressa esenzione di responsabilità. .
È stata approvata infatti la Legge di conversione del Decreto Legge n. 146/2021 (Decreto Sicurezza Draghi), in pubblicazione entro il 20 dicembre 2021.
In fase di conversione sono stati aggiunti alcuni articoli di modifica al D. Lgs. 81/08 tra cui i seguenti:
-all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.”
…
– all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”;
Ovviamente per la piena operatività occorre attendere la pubblicazione sulla G.U. Si deve attendere poi che il ministero produca di concerto con il ministro del lavoro e la conferenza Stato città entro 60 giorni il necessario decreto per la valutazione congiunta dei rischi
Sulla base di questi elementi il testo approvato è il raggiungimento, magari ancora parziale, di un obiettivo di chiarezza e di giustizia sulle responsabilità dei ds in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro perseguito da tanti colleghi sin dall’emanazione delle discutibili norme in materia che per la scuola risalgono al lontano DLgs 626 del 1994.
Per accedere ai lavori parlamentari sul testo della Legge di conversione si può accedere a: https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3395.
Il testo dell’emendamento approvato può essere letto alle pagine 30 e 31 nel testo inviato al Senato al seguente link: http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3395.18PDL0166800.pdf
da DISAL 17 dicembre 2021