Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge n.3 del 21 gennaio 2022, conversione del DL 172/2021 con il quale si estende l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.
OBBLIGO VACCINALE DOCENTI E ATA
L’Obbligo vaccinale riguarda il Il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
Non rientra nell’obbligo vaccinale
- coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le scuole perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscano di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa delle attività lavorative a scuola. motivi di assistenza e/o cura familiare o motivi personali già richiamati nelle precedenti note
- Le procedure di verifica non si effettueranno nemmeno per coloro che versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.
Il personale che non aderisce all’obbligo vaccinale sarà sospeso sarà sospeso dalla possibilità di poter svolgere l’attività lavorativa e non avrà retribuzione nè altri emolumenti.
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