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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Carta docenti agli insegnanti religione

Carta docenti 500 euro, per il Consiglio di Stato va data anche ai docenti annuali di religione

carta bonus docenti

La carta annuale per l’aggiornamento e la formazione va data anche ai docenti supplenti annuali di religione: lo stabilisce una sentenza del Tar del Lazio e successivamente del Consiglio di Stato.

La decisione di escludere i precari annuali dall’assegnazione del bonus annuale violerebbe la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE: questo perchè “l’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti (di ruolo e precari) e l’incentivo economico riconosciuto dalla “Carta” è una condizione indispensabile per la piena realizzazione della professionalità docente”.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza odierna n.1842/2022, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la Carta docente (bonus 500 euro) anche agli insegnanti di religione cattolica incaricati annuali (docenti a tempo determinato), poiché anche per gli strumenti, le risorse e le opportunità, che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo.

Principio tutelato, in via primaria dall’art. 3 Cost. in materia di tutela del diritto di uguaglianza e non discriminazione, dall’art. 35, Cost., in materia di tutela della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori e dell’art. 97, Cost. in materia di imparzialità e buon andamento amministrativo.

“La lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un’interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali”.

E ancora: “Sotto diverso profilo non può applicarsi il principio di “lex posterior derogat priori”, nel senso prospettato dall’amministrazione, considerato che la legge 107/2015 non può derogare la riserva di competenza contrattuale che permane in materia di formazione professionale, attualmente, regolamentata dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007”.

“Non vi può essere una formazione a “doppia trazione”, tra docenti di ruolo e non di ruolo, poiché la qualità dell’insegnamento è basata, appunto, sulle pari opportunità formative e di miglioramento professionale garantite anche dalla Carta del docente”.

La sentenza potrebbe valere anche per i 15mila precari che ogni anno sottoscrivono un contratto annuale?

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