L’Art. 36 prevede “Misure urgenti per la scuola”
Nel decreto Ucraina si specifica che le supplenze Covid sono prorogate fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.
Art. 36.
Misure urgenti per la scuola
- Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «,può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni». - Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 di cui all’articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:
a) possono essere destinate per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti. - Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38.
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