A seguito della cessazione dal 31 marzo prossimo dello Stato di emergenza per il Covid-19, a partire dal mese di aprile sarà ripristinato il normale calendario di pagamento degli assegni.
Per i pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution le pensioni torneranno a essere accreditate regolarmente dal primo giorno del mese.
Sempre da venerdì 1 aprile, inoltre, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 8.000 Atm Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello.
Tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dall’1 al 6 aprile, secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.
Assegni più alti
Per il mese di aprile gli importi delle pensioni saranno più alti. Dopo l’entrata in vigore della riforma fiscale, sono infatti scattati i nuovi scaglioni Irpef, che sono stati semplificati e sono passati da 5 a 4. Il solo adeguamento all’inflazione ha portato nelle tasche dei pensionati italiani un aumento dell’1,7% dell’importo della pensione.
L’ex bonus Renzi verrà ancora corrisposto ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 15mila euro annui e, per alcune condizioni particolari, anche a coloro che non superano i 28mila euro di reddito all’anno. L’importo versato è sempre di 100 euro mensili.
Per quanto riguarda il bonus Irpef, sono state previste nuove regole per le detrazioni fiscali sui redditi da lavoro. Verrà eliminata la detrazione aggiuntiva prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei lavoratori con redditi superiori a 28mila euro e fino al limite massimo di 40mila euro annui.
La perequazione e gli aumenti per il 2022
Il decreto ministeriale del 17 novembre 2021 – si legge in una nota dell’Inps – ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è pari a 1,7% dal 1° gennaio 2022.
I trattamenti pensionistici non saranno aumentati tutti allo stesso modo. La rivalutazione dipenderà dalle fasce di reddito:
- * 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo;
- * 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- * 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.
Il trattamento minimo di riferimento è pari a quello del 2021 che è di 515,58 euro.
Cos’è la perequazione
La perequazione è il meccanismo di rivalutazione dell’importo pensionistico legato all’inflazione ossia all’aumento del costo della vita come indicato dall’ISTAT.
Il fine che la legge intende perseguire è quello di proteggere il potere d’acquisto delle pensioni, compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Per questo, nel corso degli anni, sono stati adottati criteri differenti per operare la perequazione delle pensioni. In alcuni anni per le pensioni di importo più elevato è stato anche disposto il blocco dell’indicizzazione (ad esempio nel 2008 venne disposto il blocco della perequazione delle pensioni con importo superiore ad 8 volte il Trattamento Minimo).
Dal 1° gennaio 1999 la perequazione si effettua in via cumulata. Cioè, ai fini dell’individuazione dell’indice di perequazione da attribuire, si prende a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti, erogati dall’INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato.
Come funziona?
L’applicazione della perequazione avviene al primo gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice FOI registrato nell’anno precedente.
Ai sensi, infatti, dell’art. 24, comma 5, della l. 41/1986, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il 20 novembre di ciascun anno adotta un decreto che fissa:
– l’adeguamento definitivo per l’anno precedente; L’adeguamento si applica con effetto dal 1° gennaio dell’anno in corso;
– l’adeguamento provvisorio per l’anno in corso. L’adeguamento si applica con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
da OrizzonteScuola 24 marzo 2022