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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

AGLI INSEGNANTI PRECARI L’INDENNITÀ PER FERIE E RELAX NON GODUTI

La Cassazione ha chiarito che il prof con contratto a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non averne fatto richiesta.

Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante la rimanente parte dell’anno scolastico può essere fruito dal personale docente un limitato periodo di ferie subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede. Il diritto alle ferie e quello alla relativa indennità sostitutiva sono inderogabili.

Con la recente ordinanza 14268/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che il docente con contratto a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non averne fatto richiesta; se non dopo essere stato invitato dalla scuola a goderne; con avviso, in caso diverso, della perdita sia del diritto alle ferie che dell’indennità sostitutiva. Tutto ciò in considerazione dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Suprema Corte

Per la Suprema Corte tali principi non si contrappongono ad una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto. Purché – si badi – il docente che ha perso il diritto alle ferie retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Pertanto il datore di lavoro scolastico deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in reali condizioni di esercitare tale diritto. E a tali fini è specificamente tenuto ad assicurarsi ciò concretamente e in piena trasparenza nei rapporti collaborativi col docente. Informandolo in modo accurato e in tempo utile o persino sollecitandolo — formalmente — a farlo; per garantire che le ferie in questione siano ancora idonee ad apportare all’interessato il dovuto riposo e il relax cui esse per Costituzione sono volte. In tal caso, o meglio, solo in tal caso se il docente non ne fruisce, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.

di Pietro Alessio Palumbo da Il Sole 24 Ore 16 giugno 2022