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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Assenza per gravi patologie personale ATA 

ARAN – 25/06/2022 – Orientamenti applicativi  – CIRS39 – In caso di assenza per gravi patologie, quando sarà possibile per il personale ATA usufruire delle ferie maturate e non godute durante tale periodo?

Per quanto concerne la fruibilità del periodo di ferie maturate e non godute, l’art. 13, comma 10, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, così sancisce: “in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.” Pertanto, il personale ATA potrà fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8, del d. l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012, è intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato, la quale, con il parere prot. n. 94806 del 9.11.2012 ha ritenuto che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode di una rigorosa tutela di rilievo costituzionale nell’ordinamento italiano, atteso che l’art. 36 della Costituzione prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Alla stregua di ciò, relativamente all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, prevedendo la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, dispongono la possibilità di fruirne nell’anno successivo entro precisi limiti temporali.

Per quanto riguarda le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti a causa di assenze prolungate di cui al caso specifico, si deve fare riferimento, oltre al su citato art. 36 della Costituzione, all’art. 2109 del c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). Per effetto del combinato disposto delle due norme, le ferie maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, costituendo le stesse un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, possono pertanto essere fruite dallo stesso oltre i termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato. In tal caso è opportuno che l’amministrazione fissi i termini di fruizione delle stesse.