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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Aumenti stipendi scuola, un’elemosina: zitti, muti, buoni e accontentiamoci.

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato le tabelle relative alla determinazione dell’elemento accessorio una tantum limitato, per tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni, all’anno 2023, come previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) al comma 330 dell’articolo 1: “per l’anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza”.
Oltre alla tabella con gli importi dell’una tantum sono state pubblicate anche quelle relative alla determinazione dell’indennità di vacanza contrattuale.

Si tratta di cifre lorde e come è possibile vedere dalle tabelle il il bonus avvantaggerà i redditi più alti, poiché essendo una percentuale fissa dello stipendio, sarà tanto più alto quanto maggiore è la retribuzione.

Differenze tra bonus accessorio 2023 (valido solo per quest’anno) e indennità di vacanza contrattuale. 

L’indennità di vacanza contrattuale :

  • Confluisce nella quota A ai fini del calcolo della pensione. (La quota A identifica quella parte di pensione, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore sino al 31 dicembre 1992).
  • Viene corrisposta per 13 mensilità.
  • Ritenute previdenziali: 11,15%
  • Sarà assorbita con i futuri aumenti contrattuali.
  • Non è finanziata solo per l’anno 2023.
  • Non è pensionabile per la parte eccedente il 18% dello stipendio base.
  • Non diminuirà il conguaglio previdenziale 2023 (che sarà fatto nel febbraio 2024).
  • Va nel TFS.
  • Va nel TFR.

Indennità una tantum 2023

  • Non va in quota A ai fini pensionistici
  • Confluisce nella quota B ai fini pensionistici (La quota B identifica quella parte di pensione, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore successivamente al 31 dicembre 1992).
  • Viene corrisposta per 13 mensilità.
  • Non è ancora certo che sarà assorbito con i futuri aumenti contrattuali.
  • Ritenute previdenziali: 9,15%
  • E’ finanziata solo per l’anno 2023.
  • E’ pensionabile per la parte eccedente il 18% dello stipendio base.
  • Diminuirà il conguaglio previdenziale 2023 (che sarà fatto nel febbraio 2024).

Zitti, muti, buoni!

Accontentiamoci!