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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Supplenze personale ATA

REGOLE SUPPLENZE PERSONALE ATA

Il personale ATA della scuola è soggetto a limitazioni nella sostituzione del personale assente. La legge di stabilità 2015, infatti, stabilisce il divieto di sostituzione per gli assistenti tecnici, con la possibilità di sostituzione per gli assistenti amministrativi solo nelle scuole con meno di tre dipendenti, e un divieto per i primi 7 giorni di assenza per i collaboratori scolastici.

Questi limiti sono ribaditi nella nota n. 28597/2022 del Ministero dell’istruzione, che tuttavia stabilisce una possibilità di sostituzione a partire dal trentesimo giorno di assenza per assistenti amministrativi e tecnici. Per i collaboratori scolastici, la nota ministeriale n. 2116 del 2015 stabilisce, invece, la possibilità di sostituzione anche prima dei 7 giorni in casi di emergenza legati alla sicurezza degli studenti o all’assistenza agli alunni diversamente abili.

La nota ministeriale n. 10073 del 2016 conferma, inoltre, la possibilità di attribuire supplenze in caso di vacanze di posto causate da decesso, dimissioni o pensionamento in corso d’anno, dato che in questo caso non comportano ulteriori spese. Tuttavia, in caso di assenze contemporanee di più figure, la funzionalità degli istituti scolastici può essere compromessa, fino a causare un rallentamento o un’interruzione del servizio pubblico. In questi casi le scuole possono rifarsi a principi di carattere generale per le supplenze ATA, per continuare a garantire il buon funzionamento dell’istituto e la tutela del diritto allo studio.

QUANDO POSSONO E NON POSSONO ESSERE CONFERITE LE SUPPLENZE

Dunque, quando si chiamano i supplenti? Ricapitolando, le principali regole per le supplenze ATA sono le seguenti:

  • assistenti tecnici – non possono essere sostituiti, con possibilità di deroga del divieto di sostituzione a partire dal trentesimo giorno di assenza;

  • assistenti amministrativi – possono essere sostituiti solo nelle scuole con meno di 3 dipendenti o a partire dal trentesimo giorno di assenza;

  • collaboratori scolastici – non possono essere sostituiti per i primi 7 giorni di assenza, eccetto che in casi di emergenza legati alla sicurezza degli studenti o all’assistenza agli alunni diversamente abili.

Le supplenze al personale ATA sono sempre consentite in caso di vacanze di posto causate da decesso, dimissioni o pensionamento in corso d’anno. Per la sostituzione dei collaboratori scolastici, la legge di stabilità 2015 stabilisce che le risorse eccedenti debbano essere assegnate dal dirigente scolastico al personale interno. Invece, per gli assistenti tecnici e amministrativi le risorse del FMOF devono essere riparametrate per destinare una percentuale alle sostituzioni.

E’ bene anche ricordare che il personale ATA non è obbligato contrattualmente ad accettare ore supplementari per sostituire i colleghi assenti. Inoltre, la sostituzione dei DSGA non prevede la stipula di contratti a tempo determinato, ma l’impiego di personale interno, ovvero gli assistenti amministrativi facenti funzione. Questi ultimi vengono sostituiti, a loro volta, secondo le regole per le supplenze al personale ATA riportate in questa guida.

Fonte: Ti Consiglio – 2 febbraio 2023