Aggiornamenti graduatorie permanenti 24 mesi personale ATA e nuovi inserimenti concorso per soli titoli, ai sensi dell’art. 554 del D.lgs. n. 297 del 94.
Nella prossima primavera il Miur emetterà le istruzioni e le scadenza dei termini entro i quali gli uffici scolastici provinciali dovranno emettere il proprio bando ai sensi dell’art. 554 del D.lgs. n. 297 del 16.04.1994: nuovi inserimenti e aggiornamento delle graduatorie 24 mesi del personale ATA.
Un lettore, supplente ATA, pone un quesito:
“Buongiorno le volevo chiedere come fare il conteggio per rientrare nei 24 mesi per fare l’ammissione in prima fascia”. Io ho lavorato dal 18 ottobre 2021 fino all’8 giugno 2022 e non ho avuto il contratto solo per 1 e 2 gennaio. Poi sto lavorando dal 7 ottobre 2022 con contratto fino al 30 giugno 2023. Volevo sapere quanti mesi mi mancherebbero per entrare il prossimo anno. La ringrazio in anticipo della risposta”.
Requisiti di accesso prima fascia ATA 24 mesi
Vediamo quali sono i requisiti per inserirsi in prima fascia:
- essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale a esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo professionale cui si concorre;
- il personale che non si trovi nelle condizioni precedenti, conserva la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella 3^ fascia della graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo professionale cui si concorre;
- il personale che non si trovi nelle condizioni precedenti, conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella 3^ fascia delle graduatorie di circolo o d’istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo professionale cui si concorre;
Per essere ammessi al concorso i candidati devono possedere un’anzianità di servizio nel profilo specifico di almeno due anni 24 mesi, o almeno 23 mesi e 16 giorni anche non continui; le frazioni di mese di ogni anno, sono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Il servizio può essere prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale si concorre, oppure può essere acquisito in altre aree professionali del personale ATA statale in profili immediatamente superiori.
Modalità di calcolo dei 24 mesi
I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
- come da calendario i mesi interi, essendo irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto; – in ragione di un mese ogni 30 giorni la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, l’eventuale frazione di mese residua superiore a 15 giorni.
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta. I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno e il giorno immediatamente precedente al mese successivo. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Risposta al quesito
Come risposta al quesito è possibile affermare che:
1. nell’anno scolastico 2021/2022 per il primo periodo sono maturati dal 18 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 73 giorni di servizio, dal 3 gennaio 2022 all'8 giugno 2022 156 giorni di servizio per un totale di 7 mesi e 19 giorni;
2. nell’anno scolastico 2022/2023 dal 7 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 maturano 264 giorni di servizio per un totale di 8 mesi e 24 giorni.
Dalla somma dei due periodi vengono fuori 16 mesi e 13 giorni di servizio complessivi.
Per maturare il biennio di servizio richiesto per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, è indispensabile maturare almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio sarà pertanto necessario, prestare ulteriori 7 mesi e 3 giorni di servizio, oppure 7 mesi e 17 giorni di servizio per raggiungere esattamente 24 mesi, l’inserimento sarà possibile dall’anno 2024 per l’anno scolastico 2024/2025.
Tipologia, modo di svolgimento e acquisizione dei 24 mesi
Il punteggio di servizio si computa per intero sia se prestato con rapporto di lavoro full time sia con rapporto di lavoro a tempo parziale.
È valido il servizio prestato nella scuola pubblica DPR n. 420/1974 e DPR n. 588/1985, nei profili corrispondenti a quello richiesto. Non è valido il servizio svolto nella regione Valle d’Aosta e nella provincia di Trento, eccetto alcune regioni, non è valido altresì il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto d’impiego direttamente con gli Enti locali.
È valevole il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è equiparato al servizio prestato in Italia nei profili corrispondenti.
La corrispondenza tra profili professionali degli Enti locali e del personale ATA della Scuola è individuata, in base all’art. 6, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 184 del 23.07.1999 e alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS. del Comparto Scuola del 20.07.2000.
Il servizio prestato nel profilo di “Collaboratore scolastico” e “Assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato è considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.lgs. n. 297/1994 fino all’anno 2002/2003.
Dall’anno 2003/2004 il servizio suddetto, prestato in profili professionali di diverso comparto, è considerato “servizio prestato in altre Amministrazioni”.
Il servizio militare prestato in costanza di nomina è valutabile come servizio effettivamente prestato.
È valutabile come servizio svolto presso Enti pubblici, il servizio militare e il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva.
Validità del servizio
Ha validità tutto il servizio effettivo, è valutabile anche il servizio prestato durante la fruizione congedo biennale legge 104, durante la malattia del bambino anche non retribuita e durante altre assenze secondo le disposizioni delle leggi vigenti.
I periodi d’interdizione anticipata e d’interdizione obbligatoria pre e post parto, non interrompono l’anzianità di servizio e sono valutabili interamente nei limiti della durata della nomina ai fini della maturazione del biennio richiesto.
Nel computo dei 24 mesi rientrano anche tutte le assenze parzialmente retribuite, nonché le assenze dovute a scioperi o congedo parentale compreso quello non retribuito o retribuito al 30%.
Requisiti culturali
I requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, sono contenuti nelle tabelle dei titoli del CCNL scuola.
Titoli di accesso per il profilo di collaboratore scolastico
1) Diploma di qualifica triennale rilasciato da un Istituto professionale.
2) Diploma di maestro d’arte.
3) Diploma di scuola magistrale per l’infanzia.
4) Qualsiasi Diploma di maturità.
5) Attestati e/o Diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale,
rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Titolo di accesso per assistente amministrativo
1) Diploma di maturità qualsiasi indirizzo
Titolo di accesso per assistente tecnico
1) Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Titolo di accesso per cuoco
Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore Cucina.
Titolo di accesso per Guardarobiere
1) Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
Titolo di accesso per infermiere
Laurea in Scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di Infermiere.
Titolo di accesso per addetto alle aziende agrarie
1) Diploma di qualifica professionale di Operatore agrituristico.
2) Diploma di qualifica professionale di Operatore agro-industriale.
3) Diploma di qualifica professionale di Operatore agro-ambientale.
4. Gli attestati di qualifica regionali di cui all’art. 14 della Legge n. 845/1978, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell’equipollenza, debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica Italiana.
Conservano la validità per l’ammissione al concorso nei corrispondenti profili, i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale a esaurimento e nelle graduatorie di circolo e d’istituto di 3^ fascia, e i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
Aggiornamento e inserimento nella graduatoria permanente
I candidati già inseriti nella graduatoria permanente, possono chiedere l’aggiornamento del punteggio, possono chiedere l’inserimento di titoli posseduti ma mai dichiarati in precedenza.
Possono chiedere l’aggiornamento delle preferenze, di eventuali titoli di riserva corredati da certificazioni idonee, dichiarare titoli e servizi conseguiti in seguito ai precedenti inserimenti, oppure possono anche non presentare domanda.
È possibile presentare domanda di ammissione per una sola provincia individuata nell’ordine che segue:
a) la provincia in cui, all’atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali
b) la provincia in cui il candidato sia inserito negli elenchi provinciali a esaurimento per le supplenze riguardanti il profilo professionale per cui si concorre.
Chi non è in servizio dovrà essere inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d’istituto di 3^ fascia per il conferimento di supplenze temporanee relative al profilo professionale desiderato nella provincia richiesta.
I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda d’inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia.
Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità scolastiche delle province di Trento e Bolzano e della regione Valle d’Aosta, poiché dette Autorità adottano specifici provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola.
Altri requisiti generali di ammissione
Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici, devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ad anni 18 e non oltre l’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio secondo
la normativa vigente;
c) godimento dei diritti politici;
d) non essere stati destituiti o dispensati o decaduti da un impiego pubblico;
e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.
OrizzonteScuola – 10 febbraio 2023