Per quanto concerne l’istituto delle ferie, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 sancisce espressamente che “compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando il dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1luglio – 31 agosto”
Dalla disposizione contrattuale in esame si evince che:
a) occorre programmare dei turni per il godimento delle ferie;
b) nella programmazione di tali turni il dirigente scolastico deve garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1luglio – 31 agosto;
c) il dipendente può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi;
d) le decisioni in merito alla possibilità di accogliere la richiesta di frazionamento vengono assunte dal dirigente scolastico che, nella sua valutazione, dovrà principalmente tener conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio.