Risposte concrete anche per le categorie “dimenticate” dal Pnrr.
Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno ha approvato il Decreto-legge “PA2”. Gli interventi di interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardano l’accelerazione delle procedure concorsuali per l’assunzione di docenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la formazione iniziale degli insegnanti, nell’ambito della riforma del reclutamento prevista dal PNRR, il rafforzamento della capacità amministrativa del MIM.
“In linea con quanto previsto dal PNRR – afferma il Ministro Giuseppe Valditara – abbiamo adottato una serie di misure che ci consentono, finalmente, di far partire sia i percorsi di formazione iniziale dei docenti che i concorsi, che ci consentiranno di raggiungere uno standard qualitativo sempre più alto nelle scuole di tutta Italia. Allo stesso tempo diamo risposte concrete a categorie ‘dimenticate’ dalla riforma del PNRR: in particolare agli idonei dei concorsi precedenti al PNRR e ai docenti che sono in attesa, da anni, di potersi abilitare in insegnamenti diversi. Con risorse ad hoc destinate alla valorizzazione e all’assunzione di nuovo personale ministeriale, saranno potenziate le attività di controllo nelle istituzioni scolastiche, affinché l’intero processo venga completato in tempi rapidi nell’interesse degli studenti, delle famiglie e di tutti i lavoratori della scuola. Inoltre, si pone rimedio alla grave situazione di precarietà in cui versano migliaia di docenti di Religione”.
Con gli interventi di oggi sono state semplificate le procedure di assunzione del personale della scuola, per rendere più rapidi ed efficaci i concorsi e per migliorare l’offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale dei docenti. Inoltre, l’azione amministrativa del MIM viene rafforzata con nuove risorse finanziarie e nuove assunzioni, in particolare per rispondere alla necessità di corrispondere alle sfide del PNRR e all’esigenza di maggiore efficacia amministrativa:
- per tutto il periodo di attuazione del PNRR il concorso sarà strutturato, mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, in una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.
- Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vi sarà la possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. In questo caso, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, l’accesso alla prova scritta potrà essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.
- Per la prova orale si prevede che sia volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico”
Le graduatorie sono formate tenendo conto delle risultanza delle due prove (scritta e orale) e della valutazione dei titoli e nel limite dei posti messi a concorso, viene fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
Viene abrogata la norma che prevedeva che i docenti vincitori del concorso ordinario privi di abilitazione andassero in coda nella graduatoria e che gli abilitati avessero una precedenza nell’assunzione.
NOVITA’ IMPORTANTE PER GRADUATORIE DI MERITO AD ESAURIMENTO
Le graduatorie di merito dei concorsi ordinari e STEM, oltre ad essere integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto, sono prorogate sino al loro esaurimento.
Tuttavia, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, tali graduatorie saranno utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali (quindi in coda) rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR (quindi le 70 mila assunzioni previste con il nuovo sistema di reclutamento e la formazione da 30 o 60 CFU).
Viene precisato inoltre che tale disposizione (riguardante la proroga delle graduatorie fino all’esaurimento) non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del D.L.
NUOVI PERCORSI DI ABILITAZIONE
Per quanto riguarda i percorsi di abilitazione previsti dalla riforma che dovrebbero partire in autunno, il decreto elimina la parte in cui si richiede che il fabbisogno venga determinato evitando che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
PERCORSO PER CHI DEVE CONSEGUIRE UN’ALTRA ABILIZAZIONE
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
In particolare si prevede che:
- I percorsi in questione possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone
- Scompare anche il riferimento al conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto
Si prevede che la prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.
ACCESSO AI CONCORSI A POSTI DI ITP (INSEGNANTI TECNICO PRATICI)
Per gli ITP si precisa che per i concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024, restano validi i titoli di accesso vigenti cioè i diplomi individuati dal DPR 19/2016 (la norma vigente fa invece riferimento ai concorsi banditi successivamente all’a.s. 2024/2025).
I nuovi requisiti (previsti dall’art. 5 comma 2 del D.lgs 59/2017) saranno previsti per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024.
fonte: MIM e FLP scuola