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Snals - Segreteria Provinciale Milano

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Decreto PA Bis: misure scuola e PNRR

Il decreto contiene alcune importanti novità per quanto riguarda l’espletamento delle prove concorsuali, le assunzioni nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la formazione iniziale dei docenti, sempre nell’ambito della riforma del reclutamento prevista dal PNRR e il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le novità per la Scuola sono contenute, in particolare, negli artt. 20 e 21 del testo.

Art. 20.
Disposizioni in materia di reclutamento
del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR

  1. All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 10:
    1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, l’accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.»;
    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico;»;
    3) alla lettera d) , dopo le parole: «nel limite dei posti messi a concorso» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali»;
    4) la lettera d -bis ) è abrogata;
    b) al comma 10.1 dopo le parole: «ad una o più università» sono inserite le seguenti: «o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA» e il secondo periodo è abrogato;
    c) il comma 10 -ter è abrogato.
  2. All’articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «decreto legge n. 73 del 2021» sono aggiunte le seguenti: «e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi
    banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
  3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 2 -bis , comma 2, le parole: «senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla» sono soppresse;
    b) all’articolo 2 -ter , comma 4, le parole da «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2 -bis , comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2 -bis , comma 1.»;
    c) all’articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2 -bis , comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
    d) all’articolo 18 -bis :
    1) al comma 4:
    1.1 al primo periodo, le parole: «completano il», sono sostituite dalle seguenti: «integrano i CFU/CFA,
    ove mancanti, per il completamento del»;
    1.2 dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
    «Con il decreto di cui all’articolo 2 -bis , comma 4, sono definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione
    iniziale ai sensi del primo periodo.»;
  4. 1.3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2 -bis , comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
  5. 2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6 -bis . Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2 -bis , comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all’articolo 2 -bis , comma 4.»;
  6. e) all’articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all’anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2024».
  7. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
    finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all’articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d’aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. L’onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal
    comma 4 non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
  9. All’articolo 1 -bis , del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «del 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento».

ART 21

Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’istruzione e del merito

  1. In ragione delle maggiori funzioni amministrative del Ministero dell’istruzione e del merito e, in particolare, alla necessità di garantire l’organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.), nonché alla necessità di rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, la vigente dotazione organica del Ministero dell’istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l’anno 2023 e di euro 1.571.133 a decorrere dall’anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto.
  2. Il Ministero dell’istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l’indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l’anno 2023 e di euro 1.783.937 a decorrere dall’anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l’anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all’istituzione dei posti di dirigenziali di cui al comma 1 e all’assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall’anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.
  3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell’istruzione e del merito è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l’anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
  4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 7.586.111 per l’anno 2023, a euro 10.888.621 per l’anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall’anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
    stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fonte: Snals Venezia