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Snals - Segreteria Provinciale Milano

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Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

L’INPS, con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, ha fornito le istruzioni riferite all’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 per il biennio 2024-2025.

In particolare, il documento di prassi fornisce indicazioni in merito ai seguenti aspetti:

  1. soggetti beneficiari; durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto;
  2. efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici;
  3. determinazione dell’onere di riscatto;
  4. presentazione della domanda di riscatto;
  5. modalità di versamento dell’onere.

Durata del periodo riscattato

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.

Il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019, in quanto l’articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”.

La domanda

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti affini.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0, PIN; contact center; istituti di patronato e intermediari dell’INPS).

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

Modalità di versamento

Infine, l’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

È opportuno valutare attentamente le novità introdotte dalla sopracitata Circolare Inps n. 69 del 29.05.2024 in merito alla facoltà di riscatto (Pace Contributiva) entro il 31.12.2025 di periodi non lavorati e quindi non coperti da contribuzione assicurativa validi per la futura pensione.

Il sistema “contributivo puro” per gli assunti al lavoro con decorrenza 01.01.1996 presso Amministrazioni sia pubbliche (scuola compresa) sia private, determinerà una perdita tra il 40% e il 50% rispetto al riconoscimento retributivo finale della tua pensione.

La percentuale di perdita dell’importo di pensione aumenta ancora di più se sei stato precario e cioè se tra la fine di una supplenza e l’inizio della successiva hai periodi non lavorati (c.d. Buchi contributivi).

L’anzianità contributiva acquisita per effetto di tale riscatto è utile ai fini pensionistici perché fa lievitare l’importo retributivo mensile.

Per chiarimenti e informazioni più dettagliate rivolgersi presso la sede SNALS – Via Pisacane, 1 – Milano all’ esperto di pensioni Prof. Michele Famiglietti.

Circolare numero 69 del 29-05-2024